Appello amministrativo inammissibile per aspecificità e sindacato limitato sulle valutazioni di avanzamento (Cons. Stato n. 6527 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appello al giudice amministrativo è inammissibile quando riproduce pedissequamente i motivi del ricorso introduttivo senza muovere una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, poiché l’oggetto del giudizio è la decisione appellata e non il provvedimento gravato in primo grado. Le valutazioni della Commissione di avanzamento degli ufficiali sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e involgono una percezione globale delle qualità del militare. Il sindacato giurisdizionale resta perciò circoscritto al riscontro di incongruenze macroscopiche, tali da emergere ictu oculi, senza che il giudice possa scomporre i singoli elementi di valutazione. Il vizio di eccesso di potere in senso relativo non può essere indagato attraverso un confronto a coppie fra scrutinandi unilateralmente individuati dal ricorrente.

Il Fatto

Un ufficiale della Guardia di finanza aveva impugnato davanti al TAR Lazio l’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello per l’anno 2020. Era stato giudicato idoneo ma non utilmente collocato nella graduatoria, con il punteggio di 27,53/30.

Il TAR aveva respinto il ricorso, valorando il principio di non contestazione rispetto alle circostanze allegate dalla difesa erariale e ritenendo non evidenti le incongruenze nel punteggio. L’ufficiale ha proposto appello, lamentando la sottovalutazione dei propri titoli curriculari, il difetto di istruttoria per la mancata acquisizione dei libretti personali e riproponendo le censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato avviso, all’udienza, di possibili profili di inammissibilità dell’appello in relazione alla specificità della critica. La decisione muove dall’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., che impone una critica puntuale alle statuizioni della sentenza appellata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo: il giudizio d’appello è revisio prioris instantiae e il suo oggetto è la decisione, non il provvedimento.

Applicando tale regola, il Consiglio ha rilevato che le questioni sollevate con il gravame costituiscono la pedissequa riproduzione, entro i capi impugnati, degli argomenti già proposti al TAR e da questi adeguatamente risolti. L’appellante non censura l’argomentazione del primo giudice sulla parcellizzazione della valutazione, né contesta la statuizione istruttoria fondata sul principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm. e art. 115, comma 1, cod. proc. civ.

Nel merito, la doglianza è comunque infondata: il TAR ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, che impone di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Sul punto il Collegio richiama l’orientamento di Cons. Stato sez. II n. 6373 del 2022.

Quanto all’eccesso di potere, la Sezione distingue il vizio in senso assoluto, che postula un ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (Cons. Stato sez. I, parere n. 1344 del 2023), dal vizio in senso relativo, che richiede una patente e insostenibile discrasia nel metro di giudizio e non può essere indagato mediante confronti a coppie (Cons. Stato sez. II n. 9819 del 2024). Nella specie non emergono valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, con conseguente inammissibilità e comunque infondatezza dell’appello. Le spese sono poste a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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