Impianti di telefonia mobile di debole potenza e limiti comunali alla localizzazione (TAR Sardegna n. 802 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli impianti per reti di comunicazione elettronica con potenza inferiore a 10 Watt e antenna non superiore a 0,5 metri quadrati rientrano nell’ambito dell’art. 35, comma 4, d.l. n. 98/2011 e sono soggetti alla sola autocertificazione di attivazione, con poteri di controllo del Comune limitati alla verifica dei requisiti di legge e della corrispondenza del fatto dichiarato. Ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, il regolamento comunale non può introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate delle stazioni radio base, essendo ammessa la specificazione dei siti solo in negativo e a fini di tutela. Le infrastrutture sono assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria e compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Le ragioni ostative alla realizzazione devono essere esplicitate dal Comune con pregnante motivazione, non essendo sufficiente il generico richiamo alla conformità al piano comunale.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune una dichiarazione unica abilitativa per installare, su un immobile residenziale, un’infrastruttura di telefonia mobile di ridotte dimensioni: potenza massima in singola antenna inferiore a 10 Watt, superficie non superiore a 0,5 metri quadrati, palo di supporto non superiore a 1,5 metri.
L’amministrazione eccepiva carenze documentali e asseriva l’incompatibilità dell’intervento con il piano comunale di dislocazione degli impianti, segnalando un sito alternativo in località Monte Longu. Adottava quindi un preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990 e, non ritenendo soddisfacenti le controdeduzioni, ordinava la cessazione dell’attività con provvedimento del 24 agosto 2023. La società impugnava il provvedimento, gli atti presupposti e il piano comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’impianto. Per le sue caratteristiche dimensionali e di potenza esso ricade nell’art. 35, comma 4, d.l. n. 98/2011, che impone una riduzione degli adempimenti amministrativi: il regime è quello della sola autocertificazione di attivazione, nella specie ritualmente presentata. I poteri dell’ente locale si arrestano alla verifica dei requisiti di legge e della corrispondenza tra fatto e dichiarato.
Il Collegio richiama l’art. 6, comma 4, d.l. n. 133/2014, che in deroga all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio esclude l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione o modifica di impianti su edifici e tralicci preesistenti con pali fino a 1,5 metri e antenne fino a 0,5 metri quadrati.
Quanto alla potestà regolamentare, l’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 consente al Comune di assicurare il corretto insediamento urbanistico e di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, ma esclude la possibilità di introdurre limitazioni in aree generalizzate del territorio. Tale locuzione, nel solco del favor legislativo per le reti, va letta come divieto di sottrarre vaste aree alla fruibilità degli operatori senza comprovate ragioni di tutela. Le infrastrutture sono assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria, ovunque realizzabili (Cons. Stato, sez. IV, n. 4445 del 2013; Cons. Stato, Sez. VI, n. 5629 del 2022).
Il Collegio richiama quindi l’indirizzo per cui è illegittimo il regolamento che vieti l’installazione in aree diverse da quelle individuate, comportando una limitazione in aree generalizzate: la specificazione dei siti è ammessa solo in negativo, a fini di tutela, non come unico punto ammesso (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6829 del 2023).
Nel caso concreto il provvedimento poggia esclusivamente sulla generica e non dimostrata incompatibilità con il piano comunale, senza esplicitare le specifiche ragioni di pubblico interesse ostative. Il ricorso è pertanto accolto per difetto di istruttoria e di motivazione, con annullamento ai fini del riesame del provvedimento interdittivo; ogni ulteriore motivo resta assorbito e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.