SCIA e verifica del Comune: sopravvenuta carenza di interesse dopo l’autotutela (TAR Calabria n. 1779 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio in via di autotutela del potere di verifica sulla SCIA, sollecitato dall’interessato ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso il diniego comunale e della connessa domanda di accertamento della fondatezza della pretesa. La circostanza che il provvedimento conseguente alla verifica sia impugnato in separato giudizio e ivi sospeso in via cautelare non fa rivivere l’interesse nel giudizio originario. Resta immutato il dato che l’amministrazione ha esercitato il potere nel senso richiesto, con la conseguenza che il provvedimento di diniego risulta superato. La pronuncia di accertamento eventualmente resa nel primo giudizio sarebbe ineseguibile, essendo già intervenuto l’atto satisfattivo.

Il Fatto

Il consorzio ricorrente ha chiesto al Comune l’esercizio dei poteri di verifica sulla SCIA formatasi per silenzio assenso in favore di un’azienda agricola, ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990. Con nota del 27 gennaio 2021 il Comune ha negato l’intervento in autotutela.

Avverso tale diniego il consorzio ha proposto ricorso ex art. 31 c.p.a., domandando l’accertamento dell’obbligo dell’ente e, in via strumentale, l’annullamento della nota. Il Tribunale ha disposto il mutamento del rito da speciale a ordinario. Nelle more, con determina del 17 giugno 2025, il Comune ha annullato la SCIA contestata. La controinteressata ha impugnato tale provvedimento in separato giudizio, ottenendo la sospensione cautelare. Il ricorrente ha quindi dedotto la riviviscenza dell’interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di improcedibilità, essendo stata la SCIA annullata in autotutela. Ha poi qualificato l’azione: il comma 6-ter dell’art. 19 consente agli interessati di sollecitare l’esercizio dei poteri di verifica e, in caso di provvedimento negativo, di agire con azione di annullamento.

L’utilità perseguita consisteva nell’esercizio delle verifiche sollecitate e negate. Con la determina del 17 giugno 2025 quel potere è stato esercitato, e in senso conforme all’interesse del ricorrente. Ne consegue il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso e della domanda di accertamento. La carenza di interesse è quindi sopravvenuta.

Il Tribunale respinge la tesi della riviviscenza. Il provvedimento cautelare reso nel diverso giudizio e la futura decisione di merito non incidono sul dato che l’amministrazione ha provveduto come richiesto, esercitando i poteri inibitori e conformativi. La nota del 27 gennaio 2021 risulta superata dal provvedimento di segno opposto.

Quanto alla domanda di accertamento, la fondatezza della pretesa dovrà essere verificata nella sede del giudizio instaurato avverso l’atto di autotutela, ove il ricorrente potrà intervenire per tutelare le proprie ragioni. Una pronuncia di accertamento nel presente giudizio sarebbe ineseguibile, perché il Comune ha già provveduto con atto impugnato e sospeso in altra sede.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La peculiarità della vicenda e la definizione in rito giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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