Rinnovo del permesso di soggiorno e pericolosità sociale del richiedente (TAR Lombardia n. 877 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è legittimo quando l’Amministrazione non si limiti al mero riferimento alle condanne riportate, ma svolga una valutazione articolata della pericolosità sociale dello straniero, considerando la gravità e la reiterazione dei comportamenti. Il rispetto dell’unità familiare non è aprioristicamente prevalente, non trovando tale interpretazione riscontro nella Carta costituzionale. In presenza di un comprovato quadro di pericolosità sociale, né la lunga permanenza nel territorio dello Stato, né i legami familiari, né lo svolgimento di un’attività lavorativa sono sufficienti a fondare una valutazione favorevole dell’istanza. L’interesse dello straniero soccombe di fronte al preminente interesse pubblico alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Con decreto del Questore di Brescia, emesso il 20 luglio 2022 e notificato il 29 settembre 2022, l’istanza veniva respinta sulla base di un giudizio di spiccata inclinazione delinquenziale, desunto dagli accertamenti istruttori e dal certificato del casellario giudiziale.

Il provvedimento richiamava due sentenze irrevocabili di condanna per reati contro il patrimonio, nonché una condanna per reati in materia di stupefacenti e altre fattispecie, oltre a procedimenti penali pendenti. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, la natura discrezionale del procedimento, l’omessa comunicazione del preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il difetto di istruttoria quanto alla verifica del grado di inserimento in Italia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando l’orientamento negativo già espresso in sede cautelare e confermato in appello. Il provvedimento gravato è stato ritenuto sorretto da un’adeguata istruttoria e da una congrua motivazione, avendo l’Amministrazione esplicitato in maniera articolata le ragioni del giudizio di pericolosità sociale.

La Questura non si è limitata al mero riferimento alle plurime condanne, ma ha svolto una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, valorizzando la reiterazione dei reati quale indice del mancato inserimento nel tessuto sociale e della proclività a delinquere.

Il TAR ha escluso che la lunga permanenza nel territorio dello Stato, i legami familiari e la disponibilità di un lavoro possano neutralizzare il giudizio sfavorevole. Sul punto richiama la giurisprudenza costituzionale e amministrativa secondo cui il rispetto dell’unità familiare non è aprioristicamente prevalente, non trovando tale interpretazione riscontro nella Carta costituzionale (Corte cost. n. 85 del 2013; Cons. Stato n. 2654 del 2018, n. 3204 del 2020, n. 6700 del 2018).

Nella specie, la presenza di legami familiari non ha costituito né un’opportunità di integrazione né un deterrente per la commissione di ulteriori reati. Il Collegio sottolinea che le pregresse esperienze giudiziarie non hanno sortito effetto dissuasivo, e che i reati accertati in epoca successiva al diniego suffragano ex post la prognosi sfavorevole operata dalla Questura.

Quanto all’attività lavorativa, si afferma che essa, in presenza di un comprovato quadro di pericolosità sociale, non è sufficiente a giustificare una valutazione favorevole dell’istanza. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio attesa la natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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