Commissario ad acta per l’ottemperanza al giudicato di condanna del Ministero dell’Istruzione (TAR Piemonte n. 2011 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è diretto a consentire il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo giudiziale e non ha contenuto costitutivo del diritto di credito. Ne deriva che l’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendo la stessa verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con particolare riguardo al capitale residuo e agli interessi. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme da parte delle amministrazioni statali costituisce il presupposto per l’avvio dell’azione esecutiva. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’ente un termine per l’adempimento e nomina contestualmente il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Le somme richieste a titolo di penalità per il ritardo sono dovute solo se proporzionate.
Il Fatto
Il Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 83/2025, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai difensori antistatari della parte ricorrente la somma di euro 1.030,00, oltre spese generali al quindici per cento ed accessori di legge. La sentenza era passata in giudicato ed era stata ritualmente notificata.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa recata dal titolo, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la fissazione di una somma per il ritardo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei patroni antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del titolo esecutivo, sorretto da idonea documentazione e non adeguatamente contrastato dall’ente debitore. Il fondamento della pretesa è stato individuato nell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che riconosce al titolo valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale ha poi precisato la natura del giudizio di ottemperanza. Esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma svolge soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Su questa base il giudice ha affermato che l’entità delle somme quantificate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendo essere verificata la misura e la decorrenza degli interessi secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Ha inoltre rilevato che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro prima dell’avvio del recupero coattivo.
Il ricorso è stato dunque accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente e assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori maturati, degli oneri di registrazione e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Sono state invece escluse le somme richieste per il ritardo, in quanto sproporzionate.
Quanto alla nomina del commissario, il Tribunale ha designato il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza dopo l’inutile decorso del termine, provvedendo entro i successivi sessanta giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali dell’organo, sicché non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, liquidate in euro 800,00 per compensi, distratte in favore dei difensori antistatari, e la Segreteria è stata incaricata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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