Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e disponibilità dell’azione (TAR Puglia n. 1236 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può, quindi, dichiarare la sopravvenuta perdita di interesse alla pronuncia. Il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Alla dichiarazione consegue la pronuncia di improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse. La declaratoria presuppone che l’interesse originariamente azionato sia venuto meno per fatti sopravvenuti, così da rendere inutile la decisione di merito. Il venir meno dell’interesse incide sul piano processuale e non su quello sostanziale, lasciando impregiudicata la legittimità degli atti impugnati.
Il Fatto
La ditta ricorrente, che esercita il commercio su aree pubbliche in forma itinerante con somministrazione di alimenti e bevande, ha partecipato all’Avviso pubblico indetto dal Comune di Salve con determina n. 387 del 26.05.2021 per l’assegnazione delle concessioni relative alla stagione estiva 2021. Alla ricorrente e alla ditta controinteressata è stato attribuito il medesimo punteggio; con il Rende Noto del 18.06.2021 il Comune ha assegnato lo stallo n. 4 in località Pescoluse alla controinteressata.
Secondo la ricorrente, l’assegnazione sarebbe dipesa dal riconoscimento in favore della controinteressata del punteggio per l’anzianità di esercizio nel posteggio, derivante da una concessione del 2020 già dichiarata illegittima con sentenza n. 935 del 17.06.2021 dello stesso TAR. La ricorrente ha impugnato la graduatoria, il rigetto dell’istanza di autotutela e gli atti presupposti, chiedendo in subordine l’annullamento delle concessioni rilasciate alla controinteressata. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 429 del 20.07.2021. All’udienza pubblica del 5 novembre 2024 i difensori della ricorrente hanno dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa a verbale dai difensori della parte ricorrente nel corso dell’udienza pubblica.
Il percorso argomentativo muove da un principio generale del processo amministrativo: fino a quando la causa non viene trattenuta per la decisione, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto interesse alla pronuncia. Si tratta di una conseguenza diretta della natura disponibile della tutela giurisdizionale, che appartiene alla sfera di scelta del ricorrente.
Da ciò il Tribunale trae il limite dei propri poteri: il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La verifica dell’interesse costituisce, infatti, espressione della disponibilità della domanda e non può essere esercitata in via officiosa una volta che la parte abbia dichiarato il venir meno dell’interesse.
Nel caso concreto la dichiarazione è stata resa in udienza e le parti resistenti si sono rimesse al Collegio per le spese. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo, senza esaminare i motivi di merito, che restano assorbiti dalla pronuncia processuale.
Sul piano delle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge, anche in relazione all’esito del giudizio e al comportamento processuale delle parti, per disporre l’integrale compensazione tra tutte le parti costituite. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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