Accesso difensivo escluso se manca strumentalità col giudizio sulla gara (Cons. Stato n. 6014 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso difensivo proposta in via incidentale ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. è inammissibile quando difetta il nesso di strumentalità con l’oggetto del giudizio principale. Tale nesso va valutato con giudizio prognostico ex ante sull’astratta pertinenza del documento rispetto alla res controversa e impone alla parte un onere probatorio aggravato. Nel giudizio sull’affidamento di un contratto pubblico, la documentazione fiscale dell’aggiudicatario non è strumentale alla difesa, perché la stazione appaltante deve limitarsi a prendere atto dell’attestazione dell’amministrazione finanziaria, priva di potere di sindacarne il contenuto. Le certificazioni di regolarità fiscale e contributiva hanno natura di dichiarazioni di scienza e fanno prova fino a querela di falso; la loro contestazione nel merito esula dal giudizio incidentale sull’accesso.

Il Fatto

La società ricorrente impugna dinanzi al giudice amministrativo l’aggiudicazione di una gara per la realizzazione di un polo dell’infanzia, disposta da un Comune in favore di un raggruppamento temporaneo. Nel corso del giudizio propone più motivi aggiunti e ottiene dal Comune la documentazione richiesta, dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse nei suoi confronti.

Residua la sola domanda rivolta all’Agenzia delle Entrate avverso il diniego opposto a un’istanza di accesso del dicembre 2023, finalizzata a verificare la regolarità fiscale dell’aggiudicatario attestata dall’Ufficio. Il TAR Puglia, con ordinanza collegiale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale per questa parte. La società appella, contestando la qualificazione dell’accesso come difensivo e il rilievo della natura fidefacente dell’attestazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra accesso documentale ordinario e accesso difensivo. Quest’ultimo richiede la necessaria strumentalità tra accessibilità del documento e tutela della situazione giuridica finale: la parte deve dimostrare che l’ostensione è necessaria, o strettamente indispensabile se occorrono dati sensibili. Il parametro è il giudizio prognostico ex ante sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della controversia, secondo l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 19 del 2020.

Calando il criterio nella specie, il nesso di strumentalità non sussiste. La stazione appaltante deve limitarsi a prendere atto del contenuto dell’attestazione dell’amministrazione finanziaria, dotata di efficacia fidefacente, senza alcun potere valutativo sui presupposti: principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2012. Ne deriva che, nel giudizio sulla gara, non possono trovare ingresso contestazioni sul merito delle risultanze fiscali, e l’accesso disposto a tal fine resta privo di natura defensionale.

Il Collegio rafforza l’argomento richiamando l’Adunanza Plenaria n. 7 del 2024, che ha ribadito la natura di dichiarazioni di scienza dei certificati di regolarità fiscale e contributiva, collocandoli tra gli atti facenti prova fino a querela di falso. Ha inoltre ricordato che compete al giudice amministrativo l’accertamento incidentale, senza efficacia di giudicato sul rapporto tributario, dell’idoneità e completezza della certificazione: verifica che riguarda però prevalentemente le ipotesi di incompletezza, non l’intrinseca inattendibilità del merito delle pretese tributarie, deducibile solo nelle sedi proprie.

Quanto al profilo processuale, l’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. consente che il ricorso avverso il diniego di accesso sia proposto nel giudizio pendente, con istanza decisa separatamente o con la sentenza che lo definisce. Condizione di ammissibilità è però la rilevanza della domanda incidentale per il giudizio in cui si inserisce. Esclusa la strumentalità, l’eventuale contestazione dell’attestazione fidefacente andava proposta in via autonoma, mediante il giudizio di querela di falso, restando estranea al giudizio sull’accesso.

L’appello è pertanto respinto e l’ordinanza confermata. Le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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