Accesso difensivo al fascicolo di condono e prevalenza sulla riservatezza (TAR Lazio n. 624 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’accesso documentale spetta al soggetto privato titolare di un interesse diretto, concreto, attuale e strumentale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. Nel bilanciamento con la tutela della riservatezza, l’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 impone di applicare il criterio della necessità per la cura o la difesa di un proprio interesse giuridico, tendenzialmente prevalente sulla riservatezza dei terzi. Il giudizio è prognostico ex ante e verte sulla idoneità degli atti a costituire mezzo utile di difesa, senza valutazioni sull’uso che l’istante intenda fare della documentazione. Ove tali presupposti sussistano, la presenza di dati personali di altri soggetti non preclude l’ostensione.

Il Fatto

Una società che gestisce un campeggio, e che ha presentato una istanza di condono pendente presso il Comune, chiedeva di accedere alla pratica di condono presentata in passato dal privato suo dante causa. La richiesta si fondava sulla interlocuzione istruttoria con il Comune, nel corso della quale l’ente aveva rappresentato la rilevanza, ai fini della trattazione dell’istanza della ricorrente, delle vicende relative alla pratica del terzo.

Ricevuta l’istanza via PEC, il Comune di Latina restava silente oltre il termine dei trenta giorni, perfezionandosi così il silenzio-diniego ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. La società insorgeva quindi con ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento del diritto all’accesso. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’interesse ostensivo secondo i criteri consolidati: l’interesse deve essere diretto, perché ascrivibile alla sfera individuale del richiedente e non alla generalità; concreto, perché finalizzato all’acquisizione di documenti idonei a produrre effetti giuridici nella sfera del richiedente; attuale, perché non meramente prospettico; strumentale, sul piano soggettivo e oggettivo. Resta escluso l’accesso ispirato a mero intento emulativo o a controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione.

Sul rapporto con la riservatezza, il Tribunale richiama l’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 e il criterio della necessità per la cura e la difesa di un proprio interesse giuridico. Il parametro va accertato con giudizio prognostico ex ante, sulla base del tenore dell’istanza e degli elementi ivi addotti, verificando se gli atti rappresentino mezzo utile per la difesa, senza sindacare l’effettiva utilità rispetto al bene della vita.

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che gli atti richiesti rientrano nella nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990 e all’art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 445/2000, e sono nella disponibilità dell’ente. L’interesse della ricorrente risulta qualificato sotto tutti i profili: le allegazioni trovano riscontro nella nota comunale che collega le due pratiche; la società è gestore del campeggio e titolare di istanza di condono; pendono contenziosi in sede penale e amministrativa sulla regolarità edilizia dell’area.

Quanto alla riservatezza, la eventuale presenza di dati personali di altri soggetti non è conferente, in ragione della prevalenza dell’accesso difensivo sancita dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. L’attualità dell’interesse è ravvisata anche rispetto alle ulteriori iniziative giudiziali o stragiudiziali che la società potrebbe intraprendere una volta acquisiti i documenti.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale accerta il diritto all’accesso al fascicolo della pratica di condono, completa degli allegati e degli eventuali provvedimenti adottati, e ordina al Comune di consentirlo mediante estrazione di copia, con oneri a carico del richiedente, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione della sentenza. Il Comune è condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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