Improcedibile ricorso contro diniego SCIA dopo nuova CILA e SCIA (TAR Sicilia n. 3188 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il diniego di una S.C.I.A. è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente, dopo l’adozione dell’atto impugnato, presenti una nuova C.I.L.A. e una nuova S.C.I.A. che ripropongono l’intervento con modifiche progettuali. In tal caso non ricorre la cessazione della materia del contendere, poiché il successivo operato della pubblica amministrazione non soddisfa integralmente l’interesse originariamente azionato, ma ne conforma diversamente l’assetto. La distinzione tra i due istituti processuali riposa sulla diversa attitudine satisfattiva del nuovo provvedimento rispetto all’interesse del ricorrente. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda e dell’esito in rito.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato con terreno pertinenziale nel Comune di Acireale, aveva ottenuto il permesso di costruire per la ristrutturazione con cambio di destinazione a struttura ricettiva agrituristica. Volendo dotare la struttura di un impianto fotovoltaico, presentava istanza alla Soprintendenza per l’autorizzazione paesaggistica di un pergolato con sovrastante impianto fotovoltaico, ottenendola, e poi chiedeva il rinnovo dell’autorizzazione, anch’esso assentito. Presentava quindi una S.C.I.A. per la realizzazione dell’opera.

Il Comune, con il provvedimento impugnato, intimava di non effettuare le previste trasformazioni, deducendo la mancanza dell’autorizzazione della Soprintendenza e la qualificazione delle opere come tettoia anziché pergolato, con conseguente necessità di rispettare i limiti volumetrici delle pertinenze, il pagamento del costo di costruzione e le distanze di zona. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio l’amministrazione depositava una memoria con cui eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente presentato una nuova C.I.L.A. e una nuova S.C.I.A. per il medesimo intervento. Il Collegio esamina la questione in via preliminare e la ritiene fondata.

Il Comune aveva negato l’intervento perché l’opera, così come progettata, costituiva di fatto una tettoia, avendo dimensione molto ampia e copertura realizzata con pannelli fotovoltaici accostati senza discontinuità, con conseguente difetto di permeabilità, requisito strutturale che i pergolati devono possedere. La nuova documentazione prevede invece la collocazione dei pannelli con spazio libero tra l’uno e l’altro, con riduzione del loro numero, così da consentire la permeabilità della copertura e la qualificazione dell’opera come pergolato.

Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che l’interesse alla decisione sul provvedimento impugnato è venuto meno, richiamando in senso analogo T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 31.07.2023, n. 2516, secondo cui la presentazione di una nuova S.C.I.A. per la fedele ricostruzione del fabbricato demolito determina il venir meno dell’interesse ad impugnare i provvedimenti.

Il Collegio esclude poi, ad abundantiam, che ricorrano i presupposti della cessazione della materia del contendere. La distinzione tra i due istituti si ravvisa nella diversa soddisfazione dell’interesse del ricorrente all’esito della vicenda amministrativa: il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente e determina una nuova conformazione dell’assetto del rapporto; la cessazione della materia del contendere si determina invece quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, richiamando sul punto Consiglio di Stato, sez. IV, 11 marzo 2013 n. 1477 e id., 31 dicembre 2009 n. 9292.

Nel caso di specie, a fronte dell’originaria istanza è intervenuto un provvedimento impugnato, medio tempore superato da una nuova istanza e da un nuovo esito provvedimentale. La strutturale diversità tra i due momenti della vita amministrativa rende palese che non vi è stata integrale soddisfazione dell’interesse originariamente attivato e che, quindi, non ricorre la cessazione della materia del contendere, ma il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione dell’impugnativa. Il ricorso è dichiarato improcedibile, con compensazione integrale delle spese in ragione delle peculiarità del caso e dell’esito in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *