Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Toscana n. 826 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente. Il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di persistente inadempienza, il commissario ad acta è nominato sin d’ora, con facoltà di delega, e provvede entro sessanta giorni dalla richiesta della parte. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione.

Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero in data 27 agosto 2024 ed era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La sentenza era passata in giudicato. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza dimostrare l’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, riscontrando la notifica del titolo, il decorso infruttuoso del termine e il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, attestato dalla cancelleria.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che dagli atti non risultava alcuna esecuzione del giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, corrispondendo al ricorrente la somma liquidata, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione.

Il Collegio ha poi nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione.

Sulle spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza, liquidandole tenendo conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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