Accesso difensivo all’offerta tecnica e insussistenza del segreto commerciale (TAR Liguria n. 149 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti della procedura di evidenza pubblica, il concorrente collocato in seconda posizione vantiene un interesse concreto e attuale all’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, strumentale alla difesa in giudizio. Ai sensi dell’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, l’accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza dell’offerente. L’oscuramento è legittimo solo se le parti sottratte contengono informazioni qualificabili come segreto tecnico o commerciale ai sensi dell’art. 98, d.lgs. n. 30/2005. La mera descrizione del modello organizzativo e degli strumenti di comunicazione non integra tale nozione. L’eventuale brevetto non protegge i segreti commerciali, ma garantisce l’esclusività dello sfruttamento dell’invenzione, le cui caratteristiche sono rese pubbliche.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente, secondo classificato in una gara centralizzata per l’affidamento di servizi logistici agli enti del servizio sanitario regionale, ha chiesto alla SUAR della Regione Liguria l’accesso alla documentazione dell’aggiudicataria per il lotto n. 2. L’amministrazione ha negato parzialmente l’accesso con nota del 18.10.2023 e ha confermato il diniego con successiva nota del 3.11.2023, esplicitando per la prima volta le ragioni dell’oscuramento dell’offerta tecnica.
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti, deducendo la prevalenza dell’accesso difensivo e la carenza dei presupposti per la secretazione. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’aggiudicazione e per difetto di interesse, sostenendo la sussistenza di un brevetto, di un marchio e di know how aziendale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità. L’interesse del ricorrente è evidente, trattandosi della seconda classificata e riferendosi l’istanza all’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Il Tribunale, accertata la strumentalità dell’istanza rispetto alle esigenze difensive, non può valutare in quella sede la ricevibilità dell’eventuale ricorso avverso l’aggiudicazione, richiamando Cons. St., Ad. Plen., n. 4 del 2021 e Cons. St., Ad. Plen., n. 12 del 2020.
Nel merito, all’esito dell’esame riservato dell’offerta tecnica disposto con ordinanza n. 67 del 30 gennaio 2024, il Collegio ha appurato che le parti oscurate consistono in una generica descrizione del modello organizzativo del servizio e degli strumenti di comunicazione utilizzati per l’interazione tra i referenti dell’ente e il personale dell’aggiudicataria. Non risulta contenuta alcuna informazione, attinente alle caratteristiche tecniche del software o dell’infrastruttura, idonea a integrare un segreto tecnico o commerciale ai sensi dell’art. 98, d.lgs. n. 30/2005.
Il Collegio ha escluso rilievo all’eventuale brevetto, contestato e non provato, posto che il suo scopo non è proteggere i segreti commerciali, ma garantire il carattere esclusivo dello sfruttamento dell’invenzione. Il riferimento al “tipo d’appalto” non costituisce autonoma valutazione e non gravava sul ricorrente l’onere di contestarlo. In materia di accesso, il giudizio ha ad oggetto il rapporto e non la motivazione del diniego.
Accolto il primo motivo, il secondo è stato assorbito. Il Tribunale ha accertato l’illegittimità del diniego e, ai sensi dell’art. 117, comma 2, cod. proc. amm., ha ordinato alla Regione di esibire integralmente l’offerta tecnica entro dieci giorni dalla pubblicazione. Spese compensate in ragione della delicatezza delle valutazioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.