Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’avvenuto adempimento (TAR Sicilia n. 3999 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente assolve all’onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia l’esistenza di un titolo esecutivo giudiziale ritualmente notificato e passato in giudicato, nonché l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Grava invece sull’Amministrazione, secondo il principio di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, e dunque l’avvenuta esecuzione del giudicato. La mera costituzione in giudizio dell’Amministrazione, senza alcuna deduzione di adempimento né giustificazione dell’inadempimento, non vale a contrastare la fondatezza della domanda. Il giudice amministrativo accoglie pertanto l’ottemperanza e nomina il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La penalità di mora può essere negata in ragione della natura e della consistenza del credito azionato.
Il Fatto
Il ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Patti, Sez. Lavoro, con la quale l’Amministrazione era stata condannata a distrarre in favore del ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3.513,00 per onorari ed € 259,00 per spese, oltre accessori.
Secondo la prospettazione del ricorrente, il Ministero non ha spontaneamente dato esecuzione alla sentenza, benché ritualmente notificata e passata in giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche mediante nomina di Commissario ad acta, oltre alla condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora e delle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la pretesa del ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 senza che l’Amministrazione abbia adempiuto. Il ricorso è quindi fondato.
Il passaggio centrale della decisione riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Collegio richiama l’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Poiché il ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sull’Amministrazione provare l’inefficacia di tale fatto o l’estinzione del diritto.
Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha fornito alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. L’inerzia probatoria dell’Amministrazione conferma dunque la fondatezza della domanda e consente l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo ufficio, il quale provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto alla penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Collegio non l’ha ritenuta dovuta, tenendo conto della natura e della consistenza dello specifico credito in questione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge, in considerazione della natura della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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