Diniego accesso ai verbali ispettivi illegittimo se rischio per lavoratori non attuale (TAR Calabria n. 1262 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso costituisce principio generale dell’ordinamento, ai sensi dell’art. 22, comma 2, legge n. 241 del 1990, e le ipotesi di diniego o restrizione vanno interpretate restrittivamente. Il limite posto dall’art. 2 d.m. n. 757 del 1994 all’ostensione dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni dei lavoratori non integra un divieto assoluto, ma presuppone un pericolo concreto di azioni discriminatorie o indebite pressioni. Ove i lavoratori non abbiano più rapporti con il datore di lavoro, il rischio non è configurabile e il diniego è illegittimo. L’interesse difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990 va valutato in astratto, senza scrutinare la fondatezza della domanda che il richiedente intende proporre in altro giudizio.

Il Fatto

A seguito di accertamenti ispettivi la guardia di finanza notificava al legale rappresentante di una società un verbale unico di accertamento e notificazione per violazioni in materia di disciplina del lavoro, con applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Il destinatario proponeva ricorso dinanzi all’autorità competente ai sensi dell’art. 18 legge n. 689 del 1981.

Con istanza del 3 agosto 2023 chiedeva l’accesso agli atti del procedimento ispettivo: visure dell’anagrafe tributaria, comunicazioni obbligatorie nella banca dati Anpal e verbali di assunzione di informazioni dei lavoratori, al fine di agire giudizialmente avverso il verbale. L’Ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza negava l’ostensione con nota prot. n. 20322 del 30 agosto 2023, richiamando il d.m. n. 757 del 1994 e la necessità di previa autorizzazione del giudice. Il ricorrente impugnava il diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di interesse sollevata dalla difesa erariale: il ricorrente aveva formulato l’istanza ed è quindi legittimato a impugnare il diniego; inoltre le persone giuridiche stanno in giudizio in persona del legale rappresentante, come previsto dall’art. 75, terzo comma, c.p.c.. Il ricorso è tempestivo rispetto al termine dell’art. 116, comma 1, c.p.a..

Nel merito il TAR richiama la portata generale del diritto di accesso, ribadita dall’art. 22, comma 3, legge n. 241 del 1990, che dichiara accessibili tutti i documenti amministrativi salvo eccezioni espressamente previste. Le restrizioni, in quanto eccezioni a un principio generale, vanno lette e applicate in senso restrittivo, in coerenza con l’art. 14 delle preleggi. L’art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990 conferma che l’accesso è esercitabile quando la conoscenza del documento è necessaria per la tutela di interessi giuridici.

Quanto al d.m. n. 757 del 1994, la giurisprudenza citata (TAR Abruzzo, sez. I, n. 414/2020) ne esclude la portata di divieto assoluto: il limite opera solo se la divulgazione può comportare azioni discriminatorie o indebite pressioni. Non si tratta di presunzione assoluta, ma di un pericolo effettivo da accertare su elementi di fatto concreti. Se i lavoratori non hanno più alcun rapporto con il datore, il divieto non opera (TAR Calabria, sez. II, n. 1737/2022).

Nel caso concreto il ricorrente ha affermato, senza contestazione delle amministrazioni, che i dipendenti che avevano reso dichiarazioni non hanno più rapporti di lavoro con la società; l’affermazione rileva sul piano probatorio ex art. 64, comma 2, c.p.a. (TAR Campania, sez. I, n. 2897/2022). Difettano quindi le esigenze di tutela sottese al limite e l’istanza va accolta.

Irrilevante è l’eccezione sul carattere endoprocedimentale del verbale: un profilo ostativo all’accesso andava indicato nel provvedimento di diniego e non negli atti difensivi, pena una motivazione postuma inammissibile (Cons. Stato, sez. II, n. 6904/2023). La valutazione del legame tra finalità dichiarata e documento va compiuta in astratto, senza sindacare la fondatezza della domanda futura: basta che la documentazione sia mezzo utile per la difesa (TAR Campania, sez. III, n. 300/2023). Il TAR ordina l’accesso entro trenta giorni, condanna le amministrazioni alle spese e compensa verso i controinteressati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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