Stazioni radio base in aree Hi4 subordinate ai requisiti del PAI (TAR Sardegna n. 729 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le stazioni radio base per telefonia mobile costituiscono opere di urbanizzazione primaria di pubblica utilità e sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Tale qualificazione non consente tuttavia una localizzazione indiscriminata: essa cede al cospetto di atti generali aventi rilevanza autonoma rispetto alla disciplina urbanistica, posti a tutela di interessi pubblici prevalenti. Nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata Hi4, l’art. 27, comma 3, lett. g) delle NTA del PAI subordina il rilascio dell’autorizzazione a tre requisiti cumulativi: previsione dell’impianto negli strumenti di pianificazione territoriale, essenzialità e non altrimenti localizzabilità. L’assenza anche di uno solo di essi legittima il diniego. L’onere di comprovare tali requisiti grava sul richiedente e deve essere assolto nel procedimento, non per la prima volta in giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il Provvedimento Unico Negativo con cui il Comune ha rigettato l’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 di installazione di un impianto di telefonia mobile sul lastrico solare di un edificio ricadente in area classificata a pericolosità idraulica molto elevata Hi4. Il diniego si fondava sui pareri negativi dell’Ufficio Compatibilità Idrogeologica, riferiti al contrasto con gli artt. 23, comma 8, e 27, comma 3, lett. g) delle NTA del PAI e alla mancata inclusione dell’impianto nel Piano delle Antenne comunale.

La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina speciale delle telecomunicazioni e l’illegittimo aggravio procedimentale, sostenendo che l’impianto rientrava nelle aree di ricerca dei Piani di Rete e che comunque sussistevano i requisiti di essenzialità e impossibilità di localizzazione alternativa. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione della lett. g) delle NTA e ha chiesto la reiezione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni processuali, risultando il ricorso infondato nel merito. Il percorso argomentativo muove dal riconoscimento della giurisprudenza costante che assimila le SRB alle opere di urbanizzazione primaria: Cons. Stato, Sez. VI, n. 5591 del 2022, Cons. Stato, Sez. VI, n. 3853 del 2017, Cons. Stato, Sez. VI, n. 5756 del 2019 e Corte cost. n. 336 del 2005. Da tale premessa non deriva però un diritto all’installazione in ogni sito.

Il Collegio richiama la propria precedente TAR Sardegna, Sez. I, n. 452 del 2023, secondo cui la natura di opera di urbanizzazione primaria è compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il rispetto di disposizioni specifiche di atti generali dotati di rilevanza autonoma rispetto alla disciplina urbanistica, come le NTA del Piano di Bacino. Su questa base la pianificazione comunale che limita l’installazione in area Hi4 trova giustificazione nella tutela della pubblica incolumità.

La norma applicata individua tre condizioni cumulative. Nel caso concreto manca la previsione dell’impianto nel Piano delle Antenne: l’inclusione nel Piano di Rete per il biennio 2025-2026 non rileva ratione temporis, essendo successiva all’istanza. Il Tribunale esclude che tale prescrizione integri un illegittimo aggravio procedimentale, qualificandola come prudente accorgimento a tutela di interessi primari.

La ricorrente non ha inoltre dimostrato l’impossibilità di localizzare altrove l’impianto, non avendo allegato nel procedimento alcuna opzione alternativa. La prova non può essere introdotta ex novo in giudizio, dovendo essere fornita in sede procedimentale, in un’ottica collaborativa. Irrilevante è la qualificazione dell’intervento ex art. 27, comma 3, lett. c) delle NTA del PAI, prospettata solo in giudizio in contrasto con la condotta procedimentale.

Le censure sull’esatta localizzazione dell’impianto non sono accolte: la motivazione dirimente del diniego resta la mancata previsione nel Piano delle Antenne e la mancata dimostrazione della non collocabilità altrove. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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