Accesso difensivo prevalente sul diniego per carenza di interesse (TAR Sardegna n. 88 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso difensivo proposta per acquisire i documenti necessari a contestare in giudizio un provvedimento restrittivo dell’Amministrazione è ammissibile anche quando una precedente analoga istanza sia stata respinta, se sopravvenienze di fatto o di diritto ne mutano il quadro di riferimento. In presenza di una finalità difensiva specificamente rappresentata, al diritto di accesso va riconosciuta assoluta preminenza rispetto ad altri contrapposti interessi, indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle ragioni da curare e dalla rilevanza e pertinenza dei documenti richiesti. La valutazione sulla concretezza della disparità di trattamento ipotizzata appartiene al giudizio sul provvedimento, non giustifica la preclusione ex ante dell’accesso. Il diniego fondato sul difetto di collegamento funzionale tra istante e beni richiamati, quando l’Amministrazione conosca la situazione, integra una formula di mero stile.

Il Fatto

Una società presenta al Comune un’istanza di accesso per ottenere copia dei provvedimenti di autorizzazione rilasciati a privati per la realizzazione di parcheggi nei pressi di tre litorali. Il Comune respinge la domanda rilevando il difetto di un interesse concreto e attuale, l’assenza di collegamento funzionale tra la società e i beni richiamati e la sostanziale reiterazione di una precedente istanza ostensiva del 2022, già respinta e non impugnata.

La società impugna il diniego davanti al TAR Sardegna. Dopo la presentazione della dichiarazione unica di avvio dell’attività stagionale di autorimessa a cielo aperto, il Comune aveva disposto la sospensione dell’attività preannunciando un provvedimento interdittivo. L’accesso è quindi funzionale a far emergere la disparità di trattamento rispetto agli altri operatori. Il Comune eccepisce inammissibilità, carenza di interesse e tardività, qualificando l’atto come meramente confermativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende le eccezioni in rito. Entrambe le parti individuano nelle sopravvenienze la condizione che consente di riproporre un’istanza già respinta, e tali sopravvenienze sussistono. L’ordine di sospensione adottato il 5 giugno 2024 a fronte della dichiarazione unica presentata il 10 maggio 2024 costituisce una situazione di fatto diversa da quella che aveva giustificato la precedente richiesta, non essendo provata la piena identità di contenuto tra le due dichiarazioni.

Rileva inoltre l’adozione del nuovo Piano dei litorali, con gli accordi procedimentali relativi alla realizzazione dei parcheggi: un ulteriore mutamento del quadro giuridico e fattuale. L’istanza è dunque ammissibile perché fondata su circostanze sopravvenute e presentata tempestivamente, con conseguente superamento della tesi dell’atto confermativo.

Nel merito, la Corte esamina congiuntamente i motivi. L’istanza è stata formulata al dichiarato scopo di esercitare i diritti difensivi in sede giurisdizionale avverso il provvedimento interdittivo. La finalità è specificamente rappresentata: acquisire i documenti necessari a far emergere la disparità di trattamento e l’illegittimità per eccesso di potere del provvedimento adottato nei confronti della ricorrente.

In questo quadro va riconosciuta l’assoluta preminenza del diritto di accesso, che prevale anche rispetto ad altri contrapposti interessi e indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle ragioni da difendere, nonché dalla rilevanza e pertinenza dei documenti richiesti, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (T.A.R. Trento, sez. I, 09/09/2024, n. 127).

Non giova al Comune sostenere che i parcheggi autorizzati sarebbero troppo distanti dalla proprietà della ricorrente. Tale censura potrà rilevare nel giudizio sul provvedimento, per dimostrare l’insussistenza della disparità, ma non può precludere ex ante l’accesso difensivo. Quanto al difetto di collegamento funzionale, si tratta di una formula di mero stile, che semmai imponeva un’istruttoria supplementare: il Comune conosceva l’attività di autorimessa avviata in località Lu Impostu, avendone ordinato la sospensione circa un mese prima. Il ricorso è accolto, con annullamento del diniego e ordine di ostensione entro quindici giorni; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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