Divieto di piscine nei cortili rurali non contrasta con le N.T.A (TAR Lombardia n. 93 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia urbanistica l’occupazione di superficie comprende tanto le costruzioni sopraelevate quanto quelle interrate, poiché la superficie è ente bidimensionale privo di spessore e identifica lo spazio libero dei cortili e dei giardini. Le disposizioni di contenuto generale e astratto del piano urbanistico generale, atto a natura mista normativa-amministrativa, sono soggette ai comuni canoni ermeneutici. La clausola di salvezza contenuta nella norma generale, che ammette nei nuclei storici minori piscine entro i 50 mq, opera solo se compatibile con la disciplina di dettaglio dell’Allegato 2. Ove quest’ultima, per gli edifici di origine rurale, vieti senza eccezioni l’occupazione dei cortili e dei giardini, l’istallazione della piscina è preclusa. Il canone ubi lex voluit dixit va bilanciato con il principio di economia degli enunciati normativi.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’abitazione in Brescia classificata nel P.G.T. come edificio di origine rurale inserito in nucleo storico minore, presentava il 28 marzo 2024 una segnalazione certificata di inizio attività per realizzare un invaso destinato a piscina prefabbricata smontabile e calpestabile. L’area è gravata dal vincolo paesaggistico di cui all’art. 136, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 42/2004 e dal vincolo paesistico ex art. 142, comma 1, lett. m), del medesimo decreto, per interesse archeologico.
Il Comune, con provvedimento del responsabile del SUE, dichiarava inefficace la SCIA per omessa allegazione dell’autorizzazione paesaggistica e per contrasto con l’art. 2.3.6 dell’Allegato 2 alle N.T.A., che vieta l’occupazione di superficie degli spazi liberi dei cortili e dei giardini. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, che rigettava il ricorso compensando le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, perché attengono alla stessa questione, che presenta un profilo terminologico e uno interpretativo. Sul primo, la tesi del ricorrente — secondo cui l’occupazione di superficie deriverebbe solo da costruzioni sviluppate sopra il suolo — non è condivisibile. Nel linguaggio comune e nella terminologia urbanistica la superficie è un ente a due dimensioni, privo di spessore, che identifica lo spazio libero di un’area.
Il Tribunale richiama l’art. 952 cod. civ. e la proprietà superficiaria, che può avere ad oggetto beni nel sottosuolo altrui, e l’art. 934 cod. civ. sul principio di accessione. Ne trae la conclusione che per occupazione di superficie deve intendersi, salvo diversa desumibilità dal contesto, ogni impiego di spazio con costruzioni interrate o sopraelevate. La bidimensionalità esclude che il dato letterale limiti il divieto al solo soprasuolo.
Sul secondo profilo, il TAR qualifica il piano urbanistico generale come atto a natura mista normativa-amministrativa, le cui disposizioni generali e astratte seguono le regole dell’interpretazione degli enunciati normativi. L’art. 73 delle N.T.A. vieta in via generale l’occupazione degli spazi liberi, ma ammette nei nuclei storici minori piscine entro 50 mq, purché compatibili con le modalità di intervento sugli spazi aperti dell’Allegato 2.
L’art. 2.3.6 dell’Allegato 2, dedicato agli edifici di origine rurale come quello del ricorrente, vieta invece l’occupazione senza eccezione alcuna. Dal combinato disposto emerge che la piscina, astrattamente assentibile, incontra un divieto specifico per tale tipologia edilizia, coerente con le limitazioni volte a conservare i caratteri tipologici degli edifici agricoli.
Il Collegio respinge l’argomento fondato sul canone ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: esso va bilanciato con il principio di economia degli enunciati normativi, che evita superfetazioni quando il dato è ricavabile da disposizioni esistenti. All’ampiezza del divieto dell’art. 2.3.6 va attribuito il senso di eliminare, per i soli edifici rurali, le eccezioni più favorevoli della norma generale. Il ricorso è pertanto infondato e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 934 c.c. – Opere fatte sopra o sotto il suolo
- Art. 952 c.c. – Costituzione del diritto di superficie