Accesso difensivo: prevalenza sulla riservatezza e soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 502 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo disciplinato dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 contiene in sé un bilanciamento degli interessi contrapposti e sancisce la tendenziale prevalenza delle esigenze di cura e difesa dei propri interessi giuridici rispetto alle ragioni di segretezza pubblica e di riservatezza dei terzi, quando i documenti richiesti risultino necessari a tal fine. Il diniego opposto dall’amministrazione deve fondarsi su un pregiudizio concreto agli interessi tutelati dalle norme che sottraggono gli atti all’ostensione, non essendo sufficiente il mero richiamo alla previsione normativa. La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse ad opera di un’autorità diversa da quella intimata, e in esito a una distinta istanza, determina improcedibilità per carenza d’interesse e non cessazione della materia del contendere. In tal caso le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso un Gruppo forestale, dopo un diverbio con un superiore veniva colta da malore e condotta al pronto soccorso. Seguivano accertamenti di idoneità al servizio, il ritiro dell’armamento e del tesserino e l’adozione di un Modello ML che la dichiarava temporaneamente non idonea al porto e alla detenzione di armi.

Per difendersi, anche rispetto a due procedimenti penali pendenti davanti alla Procura militare, la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti alla documentazione posta a base del provvedimento, con particolare riguardo agli atti propulsivi dell’accertamento sanitario. L’amministrazione accoglieva solo parzialmente, opponendo un diniego sul rapporto informativo e sui relativi allegati, fondato su artt. 1048 e 1050 d.P.R. n. 90/2010. Da qui il ricorso principale e i motivi aggiunti avverso la lettera che esplicitava la motivazione del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, nelle more, la ricorrente ha ottenuto l’integrale accesso agli atti del procedimento penale, compreso il rapporto informativo in precedenza negato, attraverso un’istanza rivolta all’autorità giudiziaria inquirente. Su questa premessa si innesta la qualificazione della vicenda processuale.

Il Tribunale esclude la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria presuppone, secondo l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che la pretesa abbia trovato piena soddisfazione per fatto dell’amministrazione, con implicito riconoscimento dell’illegittimità del provvedimento impugnato. Nel caso di specie il provvedimento satisfattivo proviene da un’autorità diversa e da una distinta istanza di accesso: manca dunque il presupposto soggettivo e funzionale della cessazione.

L’accoglimento del ricorso, tuttavia, non produrrebbe più alcuna utilità per la ricorrente, essendo venuta meno la condizione dell’azione costituita dall’interesse a ricorrere. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.

Sul regolamento delle spese il Collegio valorizza la fondatezza delle censure. L’istanza integra un’ipotesi di accesso difensivo, avendo ad oggetto documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici. Richiamando l’orientamento del TAR Lazio, sez. I bis, n. 5210 del 2021, che a sua volta richiama TAR Lazio, sez. I quater, n. 5210 del 2020, il Tribunale ribadisce che la norma sul punto opera già un bilanciamento, nel senso della cedevolezza della segretezza e della riservatezza di fronte alle esigenze difensive.

Poiché il diniego non era sorretto dalla dimostrazione di concreti pregiudizi agli interessi tutelati dalle norme invocate, l’istanza ostensiva meritava accoglimento. Su questa base, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese sono poste a carico dell’amministrazione intimata, liquidate in € 2000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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