Comunicazione e verbale su violazioni sismiche non ledono la sfera giuridica (TAR Sicilia n. 2085 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’Ufficio del Genio civile comunica l’avvenuta emissione di un processo verbale di accertamento di violazioni edilizie e ne riferisce la trasmissione alla Procura della Repubblica costituisce atto puramente informativo, privo di natura provvedimentale e insuscettibile di ledere la sfera giuridica del destinatario. Anche il processo verbale ex art. 96 d.P.R. n. 380/2001, che non disponga sospensione dei lavori né demolizione, si risolve in un atto intermedio del procedimento sanzionatorio, con efficacia ricognitiva e strumentale alle successive determinazioni dell’autorità giudiziaria o amministrativa. Il ricorso proposto avverso tali atti è pertanto inammissibile per difetto di lesività, potendo l’interesse alla tutela giurisdizionale attualizzarsi solo rispetto ai provvedimenti sanzionatori o ripristinatori successivi.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un fabbricato, aveva presentato al Comune istanza di concessione in sanatoria per un ampliamento edilizio. Il Comune aveva archiviato la domanda; avverso tale provvedimento il ricorrente aveva proposto ricorso, accolto dal giudice amministrativo con statuizione richiamata nel testo.

Successivamente l’Ufficio del Genio Civile di Messina, sulla base di un verbale di violazioni trasmesso dalla Polizia Locale, comunicò di aver emesso processo verbale ex art. 96 d.P.R. n. 380/2001 per violazione della normativa sismica, con trasmissione alla Procura della Repubblica. Il ricorrente ha impugnato la nota e il verbale, deducendo la mancata istruttoria autonoma dell’Ufficio, la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 e l’omessa considerazione della domanda di condono e della possibilità di regolarizzazione strutturale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha negato il rinvio della trattazione in attesa della definizione del procedimento di condono, perché ciò avrebbe comportato una sospensione sine die in contrasto con il giusto processo e la ragionevole durata, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 812 del 2025. Ha inoltre escluso la riunione con altro giudizio pendente, trattandosi di impugnazioni avverso atti differenti, riferibili ad autorità amministrative diverse.

Nel merito, il Collegio ha qualificato la nota dell’Ingegnere Capo come mera comunicazione: essa si limita a informare dell’emissione del processo verbale e della trasmissione alla Procura. Priva di carattere autoritativo, essa non è idonea ad arrecare alcuna lesione.

Quanto al processo verbale, il Collegio ha rilevato che esso non contiene alcuna misura immediatamente lesiva: non è stata disposta la sospensione dei lavori e non è stata irrogata la demolizione, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso. Il verbale si configura come atto intermedio del procedimento sanzionatorio, riconducibile alla segnalazione della notizia di reato, con efficacia ricognitiva e strumentale alle determinazioni dell’autorità giudiziaria o amministrativa, secondo il richiamo a TAR Marche, sez. I, n. 154 del 2025.

Il Collegio ha quindi ribadito che le norme del Capo IV, Sezione III, del d.P.R. n. 380/2001 danno vita a un sistema sanzionatorio incentrato sul giudizio penale, sede preposta all’accertamento delle violazioni e all’adozione delle relative sanzioni. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione dell’esito in rito e della natura interpretativa della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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