Accesso difensivo al regolamento Conou limitato alle parti attuative degli impegni AGCM (Cons. Stato n. 3189 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, il giudice adito con il rito dell’art. 116 c.p.a. non può operare alcuna valutazione preventiva sulla rilevanza, pertinenza o decisività del documento rispetto al merito della pretesa sostanziale che l’istante intende tutelare. Il nesso di strumentalità tra documentazione e interesse va accertato in astratto, restando estranea al giudizio sull’accesso ogni valutazione circa la fondatezza delle ragioni da curare o difendere. L’opposto contro-interesse alla riservatezza è ammissibile solo se specificamente dedotto, con indicazione puntuale dei dati e delle informazioni che la divulgazione renderebbe lesivi. Il diniego che si limiti a richiamare una precedente determinazione di segretezza, senza autonoma istruttoria e motivazione, non integra atto meramente confermativo e resta impugnabile.

Il Fatto

Una società operante nel settore della gestione dei rifiuti e della rigenerazione di oli minerali usati chiede all’AGCM la versione non confidenziale del regolamento operativo adottato nel 2021 dal consorzio nazionale di settore. La richiesta nasce dalla necessità di verificare l’ottemperanza del consorzio agli impegni resi vincolanti dall’Autorità con provvedimento del 9 luglio 2024, tra cui quello di pubblicare il regolamento e di modificarne taluni punti. L’Autorità nega l’accesso con provvedimento del 27 febbraio 2025, sul rilievo della natura riservata del documento riconosciuta nel corso del procedimento e della non indispensabilità ai fini del controllo sugli impegni.

Il TAR Lazio respinge il ricorso ex art. 116 c.p.a., ritenendo insufficiente l’interesse concreto, diretto e attuale all’ostensione e compensando le spese. La società appella, deducendo che la sola lettura dell’impegno non consente di verificare il rispetto dell’obbligo di pubblicazione e che il consorzio non ha allegato contro-interessi specifici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni pregiudiziali. Accoglie quella di difetto di legittimazione passiva dei due Ministeri intimati, che non hanno emanato il provvedimento impugnato e non risultano destinatari di alcuna censura. Respinge invece l’eccezione di inammissibilità del consorzio fondata sulla natura confermativa del diniego: la decisione di sottrarre il regolamento all’accesso nel corso del procedimento antitrust costituisce determinazione diversa e non sovrapponibile al diniego impugnato, e dagli atti non emerge un precedente provvedimento del quale il secondo possa dirsi mera conferma.

Respinta è anche l’eccezione di carenza di interesse. La società ha dedotto di essere soggetta ai controlli del consorzio e quindi alla disciplina recata dal regolamento; il consorzio, inoltre, è intervenuto nel procedimento di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale della stessa. La connessione tra i soggetti e l’interesse a conoscere le procedure consortili integrano il requisito dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990.

Nel merito, il Consiglio di Stato rileva l’errore metodologico del primo giudice. Il TAR ha ritenuto l’ostensione superflua perché il testo definitivo del regolamento sarebbe già contenuto negli impegni e comparabile con il regolamento del 2025. Così facendo ha però espresso un giudizio di rilevanza della documentazione, estraneo al perimetro del giudizio di accesso. Il Collegio richiama il principio per cui il merito della pretesa sostanziale non assume rilievo ai fini del nesso di strumentalità, e la valutazione circa l’influenza o decisività del documento è riservata al giudizio di merito, non all’amministrazione né al giudice dell’accesso, come affermato dalle Sezioni Unite n. 4 del 2021.

Quanto al contro-interesse alla riservatezza, la difesa degli appellati è generica: non viene indicato quali dati o informazioni, contenuti nelle parti del regolamento modificate in attuazione degli impegni, risulterebbero lesivi se divulgati. L’opposizione non supera dunque il vaglio di specificità.

L’appello è accolto nei limiti dell’interesse prospettato con l’istanza del 7 febbraio 2025: l’accesso è riconosciuto limitatamente alle parti del regolamento del 2021 che hanno dato attuazione al terzo impegno. L’AGCM e il consorzio sono condannati in solido alle spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro cinquemila oltre accessori e compensate per metà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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