Accesso difensivo del trasportatore conto terzi sugli equidi sottoposti a blocco (TAR Lombardia n. 1368 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasportatore per conto terzi di animali sottoposti a blocco ufficiale è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso ai documenti che contestano la tracciabilità degli animali e dei prodotti, in ragione della posizione di garanzia che assume verso le autorità veterinarie e del rischio economico connesso all’interruzione della filiera commerciale. La qualificazione dell’istante come mero trasportatore non esclude la legittimazione, poiché anche tale posizione è esposta agli effetti dei provvedimenti di blocco. L’accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza e di tutela della cooperazione transfrontaliera tra Stati, ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990. Il carattere endoprocedimentale o interno degli atti non ne impedisce l’ostensione, secondo la nozione ampia di documento amministrativo dell’art. 22, comma 1, lett. d), legge n. 241/1990. La richiesta formulata in termini generici non è inammissibile, ma va circoscritta nel suo oggetto, eventualmente a cura del giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, che esercita da decenni il commercio di carni equine, impugna i verbali con cui l’ATS Brescia ha disposto il blocco ufficiale di dieci equidi e i successivi provvedimenti di smaltimento di due animali. La misura era stata adottata ai sensi dell’art. 137 Reg. UE n. 2017/625/UE e dell’art. 5, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 27/2021, per dubbi sull’identità degli equidi sollevati dall’autorità veterinaria estera. In via di autotutela l’istanza di sblocco era stata accolta solo per due capi.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha proposto istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. avverso il diniego di accesso del 24 marzo 2026, con il quale l’ATS aveva contestato la sua qualifica di proprietario degli animali e negato l’ostensione dei documenti relativi ai blocchi. La sentenza definisce esclusivamente la domanda di accesso, rinviando al merito le ulteriori questioni e la domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene non condivisibile l’assunto dell’Amministrazione secondo cui l’istante, in quanto trasportatore conto terzi, difetterebbe di legittimazione. Richiamando i criteri fissati dalla giurisprudenza amministrativa, il Tribunale verifica che gli atti richiesti spieghino effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell’istante e che la richiesta sia motivata in rapporto alla posizione da tutelare. Nel caso concreto il ricorrente figura tra i destinatari degli equidi bloccati, con provvedimenti peraltro già impugnati innanzi allo stesso TAR.
Il Tribunale osserva che è la stessa qualificazione operata dall’ATS a fondare l’interesse: il trasportatore assume una posizione di garanzia in materia di identità degli animali e tracciabilità dei prodotti di origine animale, verso le autorità veterinarie, i proprietari e gli acquirenti. Sul piano commerciale, l’interruzione della filiera per effetto del blocco espone il trasportatore al rischio di contestazione dell’inadempimento della propria prestazione, donde l’interesse a dimostrare la natura illegittima dei provvedimenti.
Quanto agli atti interni e alla cooperazione transfrontaliera, la Corte richiama l’art. 22, comma 1, lett. d), legge n. 241/1990, che non distingue i documenti per collocazione nella sequenza procedimentale, e il principio di tendenziale prevalenza dell’accesso difensivo. Quest’ultimo opera come “eccezione alle eccezioni” e determina la riespansione dell’ostensibilità ogni volta che la conoscenza degli atti sia necessaria all’esercizio delle prerogative difensive.
La richiesta relativa a tutte le interlocuzioni tra ATS e autorità sanitarie nazionali ed estere è però eccessivamente generica. La genericità non rende inammissibile l’intera istanza, ma impone di circoscriverne l’oggetto: la ridefinizione può avvenire in sede amministrativa o a cura del giudice. Il diritto all’ostensione è quindi riconosciuto con esclusione della sola formula ampia, restando accessibili le interlocuzioni i cui estremi siano riportati nei verbali di blocco o nei documenti puntualmente indicati nell’istanza del 27 febbraio 2026.
Il ricorso per l’accesso è pertanto in parte accolto. L’ATS è condannata all’esibizione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.; per l’inerzia è nominato commissario ad acta il direttore del competente Distretto Veterinario, con termine di quindici giorni dalla scadenza del primo, senza liquidazione di compenso. Le spese della fase sono compensate per la parziale soccombenza.
Nota della Redazione
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