Carta elettronica docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 2102 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro, il ricorrente assolve all’onere probatorio del fatto costitutivo dimostrando l’esistenza di una decisione passata in giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Spetta poi all’amministrazione intimata provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.; la mera costituzione formale, senza alcuna deduzione giustificativa, non integra tale prova e lascia persistere l’obbligo di integrale esecuzione del giudicato. All’inutile decorso del termine assegnato consegue la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Con sentenza n. 3932/2022 del 15.11.2022 il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto del docente ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 1.000,00 oltre accessori.

Il titolo è stato notificato in forma esecutiva il 05.04.2023 ed è passato in giudicato. Secondo il ricorrente l’amministrazione non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione, nonostante il decorso del termine di centoventi giorni per l’adempimento spontaneo. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto formale, senza allegare giustificazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la ritualità del ricorso, ravvisandola nel passaggio in giudicato della sentenza, nella notificazione del titolo esecutivo e nel superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Sotto questo profilo la domanda è ammissibile.

Il nucleo argomentativo riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale richiama il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, in applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Il ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm.

Spettava dunque all’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti. L’ente, costituitosi, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento: ne deriva la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza al giudicato.

L’obbligo esecutivo è affermato per la sorte capitale, per gli interessi liquidati secondo la decisione da eseguire e per gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e di registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e nomina fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso, quale commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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