Accesso documentale generico e onere di individuazione dei documenti (TAR Trentino-Alto Adige n. 59 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso documentale deve individuare in modo puntuale i documenti di cui si chiede l’ostensione e motivare l’interesse diretto, concreto e attuale alla relativa acquisizione. La richiesta connotata da genericità e finalità perlustrativa, estesa a un arco temporale pluriennale e a documenti non precisati nel numero e nella tipologia, non è idonea a far sorgere in capo all’amministrazione un dovere di ricerca e di riscontro. La genericità esplorativa trascende la mera irregolarità o incompletezza della richiesta e non attiva l’obbligo di invito all’integrazione. Il difetto di specificazione dei documenti e di motivazione dell’interesse rende il diniego legittimo e il ricorso infondato.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di alcune particelle fondiarie nel Comune di Santa Cristina Valgardena, per le quali tra il 2003 e il 2017 aveva presentato domande di variazione urbanistica, ha chiesto al Comune l’ostensione di copia delle domande di variante da lei stessa presentate e di tutti i provvedimenti, pareri, risposte, delibere e determinazioni emessi in relazione a tali domande. A fronte del silenzio dell’amministrazione si è rivolta alla Difesa civica, che ha espresso parere negativo, ritenendo l’istanza priva di motivazione.

La ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-diniego e il parere della Difesa civica, chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso, la condanna dell’amministrazione all’esibizione e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune e la Difesa civica hanno eccepito l’inammissibilità per cumulo di azioni e difetto di legittimazione passiva, e nel merito l’infondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di conversione del rito e di rinvio dell’udienza. In base all’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., la qualificazione dell’azione dipende dai suoi elementi sostanziali: la domanda rientra nell’art. 116 cod. proc. amm., che disciplina il rito contro le determinazioni e il silenzio sulle istanze di accesso. Non sussiste quindi il dedotto cumulo di riti.

È respinta anche l’eccezione di cumulo di azioni. Il silenzio comunale e il parere della Difesa civica si collocano in un evidente rapporto di connessione funzionale rispetto all’unica domanda di accesso, sicché la loro impugnazione congiunta è ammissibile.

Quanto alla legittimazione passiva, secondo un indirizzo consolidato il ricorso al difensore civico, previsto dall’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 e dall’art. 26, comma 5, legge provinciale n. 17/1993, è un rimedio amministrativo assimilabile al ricorso gerarchico improprio; la decisione sul rimedio è impugnabile al pari dei provvedimenti decisori di un ricorso gerarchico (richiamate Cons. Stato, Sez. VI, n. 2938/2003 e TAR Lazio n. 12458/2024).

Nel merito, la ricorrente ha richiamato la sola disciplina dell’accesso documentale, senza che il giudice possa mutare il titolo dell’istanza (C.d.S., Ad. Plen., n. 10/2020). Dirimente è però la genericità della domanda: secondo l’insegnamento di C.d.S., sez. VI, n. 7896/2022, l’istanza deve riferirsi a documenti specifici e non può imporre un’attività di elaborazione a carico dell’amministrazione. La richiesta di atti ignoti nel numero, nella tipologia e nella data, sparsi su quattordici anni, è perlustrativa; la domanda privata di variazione urbanistica non avvia alcun procedimento di variante né impone un dovere di risposta. Ne consegue la mancata dimostrazione dell’interesse concreto e attuale e della motivazione richiesti dall’art. 25, comma 2, legge n. 241/1990.

Non ricorre infine la violazione dell’art. 6, comma 5, d.P.R. n. 184/2006: la genericità esplorativa trascende la mera incompletezza, e comunque la Difesa civica aveva invitato all’integrazione, poi rivelatasi inidonea. Il ricorso è infondato e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *