Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 736 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, che la parte conserva sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Il ricorrente può pertanto dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, e il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenuta definizione dell’assetto degli interessi sostanziali, conseguente alla revoca del provvedimento che aveva sospeso il titolo edilizio in sanatoria, priva la controversia di oggetto.
Il Fatto
I ricorrenti, divenuti proprietari di due unità immobiliari site nel Comune di Acireale, hanno impugnato l’ordinanza-ingiunzione di demolizione n. 25 del 2.11.2021, con cui l’Amministrazione ha contestato la realizzazione, in assenza di titoli abilitativi, di una tettoia metallica, di un manufatto con struttura portante metallica, di una struttura precaria in legno, di una pavimentazione esterna e di una rampa in cemento, in area destinata a zona omogenea “C9” e sottoposta a vincolo sismico.
I ricorrenti hanno dedotto la mancata revoca del titolo in sanatoria n. 1159 del 12.11.2009, la violazione delle garanzie partecipative e la natura precaria e pertinenziale delle opere. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha accertato, mediante sopralluogo, l’ottemperanza a entrambe le ingiunzioni di demolizione e ha revocato la sospensione del titolo abilitativo; i ricorrenti hanno quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro processuale. Dopo un rinvio richiesto dalle parti in vista di una definizione bonaria, e dopo un incombente istruttorio volto a chiarire l’esatta individuazione dei manufatti e delle particelle interessate, l’Amministrazione ha depositato l’ordinanza n. 67 del 7.02.2025, con cui ha revocato il provvedimento di sospensione del titolo edilizio in sanatoria, riconoscendo l’ottemperanza alle ingiunzioni.
Su questa base i ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui il processo amministrativo è processo di parti, con conseguente piena disponibilità dell’interesse al ricorso fino alla decisione (richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 2915 del 2021).
Il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve quindi adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, coerentemente con i precedenti citati (TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 271 del 2024; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 2587 del 2021; TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, n. 13913 del 2020).
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le peculiarità della vicenda, segnata dalla definizione amministrativa sopravvenuta, giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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