Obbligo del Comune di trasmettere alla Provincia documentazione integrativa sul vincolo idrogeologico (TAR Lazio n. 787 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per il rilascio del nulla osta in materia di vincolo idrogeologico, l’istanza va presentata alla Provincia per il tramite del Comune territorialmente competente, che è tenuto a trasmetterla e a fornire la documentazione integrativa richiesta dall’ente provinciale. L’inerzia del Comune rispetto alla richiesta di integrazione documentale integra un silenzio-inadempimento accertabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.. Accertato l’obbligo di provvedere, il giudice amministrativo ne ordina l’adempimento entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza, mentre la compensazione è giustificata dal comportamento processuale dell’Amministrazione che abbia comunque ottemperato prima del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato, per il tramite del Comune, alla Provincia una richiesta di nulla osta in variante in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico, finalizzata allo spostamento di un fabbricato per garantirne maggiore stabilità. Ai sensi dell’art. 21 del R.D. n. 1126/1926, l’istanza andava presentata al Comune, tenuto a trasmetterla agli uffici provinciali competenti.
La Provincia aveva richiesto l’integrazione documentale, segnalando la carenza della dichiarazione comunale attestante la verifica preliminare di procedibilità secondo la normativa urbanistica ed edilizia. Spirati i termini senza alcuna comunicazione, e rimaste senza riscontro le istanze di accesso agli atti rivolte a entrambi gli enti, il ricorrente ha proposto ricorso per silenzio-inadempimento nei confronti del Comune e della Provincia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il riparto di competenze: il Comune è il soggetto attraverso cui l’istanza di nulla osta deve essere inoltrata alla Provincia, secondo il modulo procedimentale fissato dall’art. 21 del R.D. n. 1126/1926. Su di esso grava, pertanto, l’onere di trasmettere la richiesta e di fornire gli elementi documentali necessari all’istruttoria provinciale.
Quanto alla Provincia, il Tribunale rileva che essa ha ottemperato alla richiesta di accesso agli atti con nota anteriore alla proposizione del ricorso. Ne deriva che, con riferimento a tale ente, non risulta alcun inadempimento censurabile in questa sede.
Diversa è la posizione del Comune, rimasto inerte. Il Collegio accerta quindi l’obbligo dell’ente di rispondere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza alla richiesta di integrazione documentale relativa al fascicolo di vincolo idrogeologico. L’adempimento consiste nella verifica preliminare della procedibilità dell’istanza secondo la normativa urbanistica ed edilizia vigente e nella comunicazione del relativo esito alla Provincia, sia in caso affermativo sia negativo.
Per l’ipotesi di mancata ottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, chiamato a procedere entro il medesimo termine. Sul regime delle spese il Collegio distingue: quanto alla Provincia, il comportamento procedimentale e processuale giustifica la compensazione; quanto al Comune, si applica il principio della soccombenza, con liquidazione in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.