Porto d’armi: la rivalutazione del contesto familiare giustifica il diniego (C.G.A.R.S. n. 368 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS, l’amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di non affidabilità del titolare del porto d’armi sul verificarsi di situazioni non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, senza che occorra un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’uso delle armi. Ai fini della revoca o del diniego, l’autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità di abuso, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla loro riconducibilità alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo. Il provvedimento, privo di intento sanzionatorio, ha natura cautelare e si fonda su considerazioni probabilistiche, basate su circostanze assistite da sufficiente fumus al momento dell’adozione. È quindi legittima la rivalutazione del contesto familiare dell’istante, comprensiva dei precedenti penali dei prossimi congiunti, anche quando tali elementi siano stati considerati in passato ai fini del rilascio del titolo.
Il Fatto
Il questore negava al ricorrente il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, ritenendolo inserito in un contesto familiare controindicato per la presenza di vincoli di parentela con soggetti gravati da segnalazioni di polizia e precedenti penali. Il provvedimento valorizzava, in particolare, la condanna riportata dal figlio per guida in stato di ebbrezza, oltre ai precedenti del fratello, della cognata e della moglie, nonché una condanna dello stesso istante per falsità ideologica.
Il TAR Sicilia respingeva il ricorso. L’interessato appellava deducendo, tra l’altro, l’omessa pronuncia sul merito delle doglianze e l’illegittimità del riesame del contesto familiare in assenza di elementi nuovi rispetto ai precedenti rinnovi, con violazione del principio del contra factum proprium.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014, n. 4518 del 2016, n. 2404 del 2017, n. 6812 del 2018 e, da ultimo, n. 426 del 2025 — secondo cui il giudizio di inaffidabilità non postula né la pericolosità sociale né un abuso già consumato, ma si fonda su una valutazione prognostica di tipo cautelare, finalizzata a prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela dell’incolumità collettiva.
Su questa base il C.G.A.R.S. ritiene non arbitrario né irragionevole il giudizio negativo formulato dal questore in ragione di un contesto familiare che non offre sufficienti garanzie in materia di armi, per i numerosi precedenti penali complessivamente rivalutati, riferibili tanto al diretto interessato quanto ai suoi stretti congiunti. L’amministrazione ha tenuto conto dei legami e delle frequentazioni dell’istante con familiari gravati da precedenti per reati non di lieve entità, nonché della frequentazione di altri soggetti sconsigliati.
Il Collegio affronta espressamente la questione della convivenza del figlio, che l’appellante contesta. Osserva che nel ricorso di primo grado lo stesso ricorrente aveva rappresentato che il figlio, al momento dell’avvio del procedimento, aveva contratto matrimonio ed era in procinto di trasferirsi. Ne deriva che la convivenza sarebbe comunque cessata in epoca prossima all’adozione del provvedimento conclusivo e costituirebbe una sopravvenienza che l’autorità di polizia non avrebbe potuto valutare nell’immediato.
Quanto alla dedotta immutatezza del contesto familiare rispetto ai precedenti rinnovi, la sentenza ritiene legittima la rivalutazione operata dall’amministrazione: la natura cautelare del provvedimento consente di apprezzare circostanze non considerate in precedenza, purché l’apprezzamento resti motivato e razionale. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del secondo grado, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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