Controllo giudiziario favorevole e obbligo di aggiornamento dell’interdittiva antimafia (C.G.A.R.S. n. 790 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Cessato il controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 con esito favorevole, il Prefetto non può limitarsi a reiterare l’interdittiva antimafia richiamando una condanna già valutata dal giudice della prevenzione. Egli deve attivare il potere di aggiornamento d’ufficio ex art. 91 del Codice antimafia e procedere a una nuova valutazione degli esiti prodotti dalla misura. L’art. 86, comma 2, del Codice antimafia, come interpretato dalla Corte costituzionale, rende l’aggiornamento atto doveroso. La funzione bonificante del controllo giudiziario non può essere obliterata, pena lo scadimento dell’azione amministrativa nell’eccesso di potere. La riabilitazione non è presupposto normativo per considerare cessati gli effetti negativi delle condanne di cui all’art. 67, comma 8, del Codice antimafia.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa agricola individuale operante nell’allevamento e nella produzione di cereali biologici impugna davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, una prima informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura. Il provvedimento si fonda su due vicende penali, su rapporti informativi delle forze dell’ordine e su un’analoga interdittiva emessa nel 2019 nei confronti della coniuge.

Nel corso del giudizio l’A.G.E.A. dispone il divieto di percepire contributi pubblici già concessi e intima la restituzione di quelli percepiti; ulteriori note negano il pagamento di aiuti richiesti. L’appellante ottiene dal Tribunale di Caltanissetta l’applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, poi revocato per l’esito positivo della misura. Alla scadenza la Prefettura adotta un nuovo provvedimento interdittivo, qualificato dal Collegio come comunicazione antimafia, che ritiene persistente la causa ostativa automatica ex art. 67, ultimo comma, del Codice antimafia per una condanna non seguita da riabilitazione. Il TAR respinge ricorso introduttivo e motivi aggiunti, compensando le spese.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. accoglie parzialmente l’appello. Respinte le censure sul primo provvedimento interdittivo e sui primi tre ricorsi per motivi aggiunti, il Collegio ritiene fondata quella relativa al quarto ricorso, rivolto avverso il provvedimento prefettizio adottato dopo la conclusione del controllo giudiziario.

Il Collegio qualifica l’atto per il suo contenuto intrinseco come comunicazione antimafia, non come informazione interdittiva. Il Prefetto vi richiama le considerazioni del Gruppo Interforze Antimafia, secondo cui il controllo giudiziario non sarebbe stato invocabile, e motiva il diniego sul persistere della causa ostativa automatica. Con ciò il Prefetto critica l’operato del giudice della prevenzione penale, al quale soltanto compete decidere sull’ammissibilità alla misura.

Il Collegio ricostruisce il rapporto tra esito del controllo giudiziario e provvedimento prefettizio di chiusura. Prevale l’orientamento secondo cui, dopo un controllo favorevole, il Prefetto deve attivare l’aggiornamento d’ufficio ex art. 91 del Codice antimafia e valutare gli effetti della misura. L’aggiornamento è atto doveroso in forza dell’art. 86, comma 2, del Codice antimafia, come interpretato dalla Corte costituzionale. La valutazione deve accertare se l’impresa abbia reciso i rapporti di agevolazione con soggetti contigui alla criminalità organizzata.

Le conclusioni favorevoli del giudice della prevenzione non equivalgono a un giudicato di accertamento, ma la funzione bonificante non può essere ignorata, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 4912 del 2022. Nella specie il provvedimento impugnato sostituisce alla doverosa nuova valutazione una mera critica alla decisione del giudice penale, reiterando una condanna già scrutinata.

Quanto alla riabilitazione, il Collegio osserva che il Codice antimafia la richiede solo per le misure di prevenzione personali, non per le condanne di cui all’art. 67, comma 8. La norma considera ostativa anche la sentenza non definitiva confermata in appello, rispetto alla quale la riabilitazione è logicamente impossibile. Del resto l’emissione di un’informazione non è vincolata né automatica a fronte di condanne, dovendosi valutare il decorso del tempo e, nella specie, l’esito positivo del controllo giudiziario. Il provvedimento del 28 dicembre 2022 è pertanto annullato, con effetto conformativo per il riesercizio del potere e compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *