Accesso documentale e obbligo di interpellare i controinteressati (TAR Lombardia n. 2859 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accesso documentale, quando l’amministrazione individui soggetti che dall’ostensione vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza, essa è tenuta a qualificarli come controinteressati ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c), legge n. 241/1990 e a comunicare loro l’istanza secondo l’art. 3 d.P.R. n. 184/2006. Solo dopo aver acquisito la motivata opposizione, il consenso o il comportamento inerte del terzo, l’amministrazione può provvedere sull’istanza, dando conto della ricorrenza o meno della fattispecie posta a tutela della riservatezza. È illegittimo il diniego che ometta tale interlocuzione e si sostituisca al controinteressato nella valutazione dei dati personali, senza indicare le disposizioni applicate né gli allegati non rilasciati. La verifica dell’interesse strumentale all’accesso, trattandosi di dati giudiziari ex art. 10 Regolamento UE 2016/679, va condotta secondo il criterio della stretta indispensabilità, ma solo all’esito del corretto svolgimento del procedimento.
Il Fatto
Il titolare di una licenza per servizi di intrattenimento riceveva dalla Questura l’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 100 TULPS, con prospettazione della sospensione della licenza. Chiedeva quindi di visionare il fascicolo ai sensi dell’art. 10 legge n. 241/1990; l’amministrazione trasmetteva la documentazione con parti omesse, invocando l’art. 24 legge n. 241/1990 e il d.lgs. n. 196/2003 a tutela della riservatezza del terzo.
Con memoria difensiva l’interessato formulava istanza di accesso documentale ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, chiedendo l’integrale ostensione senza omissis e il rilascio degli allegati richiamati. La Questura confermava il diniego parziale. Il ricorrente impugnava le note del 27.5.2024 e del 3.6.2024, lamentando difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 d.P.R. n. 184/2006 e omessa comparazione tra riservatezza e interesse difensivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce, sul piano oggettivo, la sussistenza dell’interesse strumentale all’accesso ai sensi degli artt. 22, comma 1, lett. b), e 24, comma 7, legge n. 241/1990: la documentazione è necessaria per difendere la posizione giuridica del destinatario del provvedimento di sospensione, nel procedimento e in giudizio.
Nel merito, il giudice esamina con carattere assorbente la censura relativa all’art. 3 d.P.R. n. 184/2006. Prima di pronunciarsi su un’istanza che implica dati personali di controinteressati, l’amministrazione deve conoscerne la posizione, salvo i casi di esclusione dall’accesso previsti dalla legge o dal decreto ministeriale del 16.3.2022. La norma impone la comunicazione ai controinteressati, che entro dieci giorni possono presentare motivata opposizione; decorso il termine, si provvede.
La Questura aveva individuato soggetti qualificabili come controinteressati ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c), legge n. 241/1990, ma non aveva comunicato loro l’istanza e non aveva ravvisato alcuna ipotesi di esclusione. Il percorso dovuto era dunque triplice: comunicare l’istanza; acquisire l’opposizione, il consenso o l’inerzia del terzo; tener conto delle risultanze indicando la ricorrenza o meno della fattispecie a tutela della riservatezza.
Il diniego è pertanto illegittimo nella parte in cui l’amministrazione si è sostituita al controinteressato, omettendo ogni interlocuzione e non motivando sul mancato rilascio degli allegati. Il ricorso è accolto in parte, con annullamento del provvedimento del 3.6.2024 e riesercizio del potere emendato dai vizi riscontrati; la verifica dell’accesso ai dati giudiziari resta subordinata al criterio della stretta indispensabilità e al corretto espletamento del procedimento. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.