Accesso agli atti acquisiti dall’ASL: opposizione del privato non fonda il diniego (TAR Lazio n. 16332 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso documentale motivato con la sola opposizione del controinteressato è illegittimo. La qualificazione dell’atto come documento amministrativo, ai sensi dell’art. 22, comma 1, della l. n. 241 del 1990, e la valutazione dell’interesse all’accesso competono all’amministrazione, non al soggetto privato che si oppone. Anche i documenti di provenienza privata acquisiti nell’ambito di un procedimento amministrativo sono ostensibili. L’esclusione per riservatezza, ex art. 24 della l. n. 241 del 1990, richiede l’indicazione concreta dei dati lesi, senza la quale il bilanciamento di cui al comma 7 diviene impossibile. La disponibilità dei medesimi atti presso il privato non integra causa di esclusione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di due immobili posti al piano seminterrato di un edificio condominiale, espone una vicenda ultradecennale di infiltrazioni e allagamenti riconducibili all’ammaloramento dell’impianto fognario condominiale. Dopo un esposto del febbraio 2020, il servizio di igiene e sanità pubblica dell’ASL aveva diffidato il condominio alla revisione dell’impianto, con nota del 6 ottobre 2020.

Persistendo l’inerzia del condominio, il ricorrente ha sollecitato nel dicembre 2025 un nuovo intervento dell’ASL e quindi, con istanza di accesso del 14 gennaio 2026, ha chiesto la documentazione istruttoria acquisita nel procedimento. L’ASL ha negato l’accesso con nota del 2 marzo 2026, richiamando il parere negativo del condominio. Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento del diniego e per la condanna all’esibizione.

La Motivazione della Corte

L’amministrazione ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi al condominio, titolare dei documenti. Il Collegio respinge l’eccezione: il coinvolgimento dell’ASL, sollecitato dallo stesso ricorrente, ha avviato un procedimento di verifica e controllo di pubblico interesse, nel quale i documenti sono stati acquisiti.

Quanto alla qualificazione, il Tribunale richiama l’ampia nozione dell’art. 22, comma 1, della l. n. 241 del 1990, comprensiva di ogni rappresentazione di atti detenuti dall’amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, a prescindere dalla natura pubblicistica o privatistica. Richiamata l’Adunanza plenaria n. 10 del 2020, si afferma che anche i documenti provenienti da privati nell’ambito di un procedimento sono documenti amministrativi.

La legittimazione dell’istante deriva dall’avere egli stesso dato impulso al procedimento e dall’essere proprietario degli immobili interessati: sussiste un interesse diretto, concreto e attuale collegato al diritto di proprietà. La giurisprudenza citata (questa Sezione, n. 22340 del 2025; TAR Lazio, sez. I, n. 13332 del 2020; TAR Lombardia, Brescia, n. 1299 del 2015) riconosce rilevanza alla qualità di autore dell’esposto. La possibilità di ottenere gli atti dal condominio non esclude l’accesso ex art. 24.

Nel merito il ricorso è fondato. Il diniego si fonda unicamente sull’opposizione del condominio. Tale opposizione, quanto alla missiva del 28 novembre 2025, invoca la riservatezza ex art. 24, comma 6, lett. d), ma senza indicare alcun dato concreto che, se svelato, lederebbe la riservatezza. L’assenza di indicazioni rendeva infondata l’opposizione e impossibile il bilanciamento del comma 7, tanto più che la missiva risulta determinante per la conclusione del procedimento.

Il prospettato aggravio procedimentale è in realtà esercizio dei diritti di partecipazione ex art. 10 della l. n. 241 del 1990, rispetto ai quali l’accesso è strumento principale. Il Tribunale accoglie il ricorso, annulla il diniego e condanna l’ASL a ostendere la documentazione nel termine di trenta giorni, con rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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