Accesso documentale e silenzio inadempimento: distinzione dei rimedi e interesse ostensivo (TAR Campania n. 2198 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio avverso il silenzio inadempimento, esperibile ai sensi degli artt. 2 della legge n. 241/1990, 31 e 117 c.p.a., presuppone un obbligo di provvedere della pubblica amministrazione e si circoscrive alla sola attività di natura provvedimentale, finalizzata all’adozione di atti destinati a produrre effetti nei confronti di specifici destinatari. L’istanza che si esaurisce nell’acquisizione di informazioni non è idonea a integrare tale presupposto, con conseguente inammissibilità della domanda di accertamento del silenzio. Diversamente, l’inerzia serbata sull’istanza di accesso documentale integra il silenzio-rigetto ex art. 25 della legge n. 241/1990 e legittima la domanda ostensiva ex art. 116 c.p.a., ove sussista un interesse diretto, concreto e attuale ex art. 22, comma 1, lett. b). L’amministrazione non può subordinare l’ostensione alla propria valutazione dell’utilità dell’accesso o dell’ammissibilità di future azioni giudiziarie, potendo le limitazioni derivare solo dai casi di esclusione previsti dalla legge. L’ordine di esibizione si estende, ove i documenti non esistano, all’attestazione della loro inesistenza.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile inserito in un complesso residenziale raggiunto da un tracciato che si assume di natura pubblica, ha trasmesso al Comune un atto stragiudiziale di diffida e contestuale accesso agli atti. Con esso ha chiesto di sapere se quel percorso sia stato oggetto di sdemanializzazione, se l’ente sia a conoscenza degli scavi eseguiti per il passaggio di cavi interrati e dell’installazione di cabine lungo la strada e, in caso affermativo, di ottenere copia dei provvedimenti di sdemanializzazione e di autorizzazione delle opere.
Rimasta senza riscontro, la ricorrente ha proposto ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con atto espresso, oltre che per l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito. Una terza proprietaria è intervenuta ad adiuvandum, aderendo ai motivi del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue nettamente i due rimedi azionati. Quanto alla domanda sul silenzio, richiama il combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 241/1990, 31 e 117 c.p.a. e ne individua il presupposto nell’esistenza di un obbligo di provvedere rimasto inadempiuto oltre il termine di conclusione del procedimento. Il rimedio va però circoscritto alla sola attività di natura provvedimentale, ossia finalizzata ad atti destinati a produrre effetti verso specifici destinatari.
Nel caso concreto la diffida non sollecitava alcuna attività provvedimentale, ma tendeva ad acquisire informazioni: la sussistenza o meno di un provvedimento di sdemanializzazione e la conoscenza, da parte del Comune, degli scavi e delle installazioni. Da qui l’inammissibilità della domanda di accertamento del silenzio e il rigetto della correlata istanza di condanna a provvedere.
Di segno opposto la sorte della domanda ostensiva. Il Collegio ricostruisce la disciplina degli artt. 22 e 25 della legge n. 241/1990 e richiama l’orientamento secondo cui l’accesso richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. La ricorrente ha rappresentato di essere lesa dalle lavorazioni eseguite lungo le strade e di voler valutare eventuali iniziative giudiziali a tutela dei propri diritti: elemento sufficiente a integrare la legittimazione ostensiva.
Il Comune non ha riscontrato l’istanza né ha dedotto alcun caso di esclusione ex art. 24 della legge n. 241/1990. Si è dunque formato il silenzio-rigetto ex art. 25, con correlato obbligo di disvelare gli atti richiesti, ove esistenti; e, in caso di inesistenza, di attestarla, così da soddisfare comunque la pretesa conoscitiva. Il dispositivo ordina l’esibizione ex art. 116 c.p.a. entro trenta giorni, compensando integralmente le spese anche in ragione dell’accoglimento parziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.