Accesso ai documenti sul lavoro carcerario davanti al giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 399 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie in materia di accesso ai documenti relativi all’attività lavorativa svolta dal detenuto durante la detenzione non rientrano nella competenza del magistrato di sorveglianza, ma in quella del giudice amministrativo, in applicazione dell’ordinaria regola della giurisdizione esclusiva in materia di accesso. A seguito della Corte costituzionale n. 341 del 27.10.2006, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 6, lett. a), della legge n. 354/1975, le controversie sui diritti derivanti dall’attività lavorativa in carcere sono sottratte alla competenza esclusiva del giudice di sorveglianza e attribuite al giudice del lavoro. Ne consegue che la tutela delle posizioni connesse al rapporto di lavoro carcerario esula dal rapporto detentivo in senso stretto e non giustifica la sottrazione della pretesa ostensiva al giudice amministrativo. La documentazione richiesta è essenziale alla tutela dei diritti connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa ex art. 20 dell’Ordinamento penitenziario, salvo il bilanciamento con la riservatezza di terzi.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto presso diversi istituti penitenziari dal 1997, aveva svolto attività lavorativa in carcere ex art. 20 dell’Ordinamento penitenziario. Tramite il proprio difensore aveva chiesto, con tre istanze via p.e.c. dell’8.11.2023, copia della documentazione relativa a tale attività: provvedimenti di ammissione e assegnazione al lavoro, buste paga e documenti da cui risultasse l’orario delle prestazioni.

Le istanze erano rimaste senza riscontro, con formazione del silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. Solo dopo un sollecito l’Amministrazione aveva inviato parte delle buste paga relative a un periodo circoscritto e una nota che riteneva la richiesta non sufficientemente motivata. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego e chiesto l’accertamento del diritto di accesso. Il Ministero si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del magistrato di sorveglianza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione. La resistente richiama un orientamento, fatto proprio anche dal medesimo TAR, secondo cui la tutela delle posizioni giuridiche del detenuto «a cagione e nello svolgimento del rapporto di detenzione» rientra nella competenza del magistrato di sorveglianza.

Il Collegio ritiene l’eccezione infondata. Nelle vicende evocate dalla resistente venivano in rilievo documenti strettamente attinenti al rapporto detentivo, come filmati delle telecamere e una relazione disciplinare. Nel caso in esame, invece, l’istanza ha ad oggetto documenti che afferiscono all’attività lavorativa svolta in carcere.

La decisione ruota attorno alla Corte costituzionale n. 341 del 27.10.2006, che ha dichiarato illegittimo l’art. 69, comma 6, lett. a), della legge n. 354/1975. Da quella pronuncia deriva la sottrazione alla competenza esclusiva del giudice di sorveglianza delle controversie sui diritti derivanti dal lavoro in detenzione, con attribuzione al giudice del lavoro, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità citata (Cass. n. 10046 del 2007, Cass. n. 16523 del 2008, Cass. n. 12205 del 2019).

Ne discende l’inapplicabilità al caso dei principi sul rapporto detentivo e l’applicazione dell’ordinaria regola della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accesso. Nel merito il ricorso è fondato: la documentazione richiesta è essenziale per la tutela dei diritti connessi al lavoro carcerario e non emerge alcuna ipotesi di sottrazione all’accesso.

Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e ordina alle Amministrazioni di consentire l’accesso entro trenta giorni, anche mediante estrazione di copia, nei limiti della effettiva disponibilità e adottando misure di oscuramento a tutela della riservatezza degli altri detenuti. Le spese sono compensate per metà, in ragione della novità delle questioni, e per il resto poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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