Accesso all’esposto tra procedimenti diversi e insussistenza del controinteressato (TAR Sardegna n. 546 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controinteressato rilevante ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi è solo il soggetto la cui riservatezza può essere pregiudicata dai dati evincibili dal documento richiesto. Non legittima il diniego l’opposizione espressa da un’amministrazione che, sul medesimo esposto, abbia avviato un distinto e autonomo procedimento ispettivo, trattandosi di interesse esogeno rispetto al procedimento nel quale il documento è entrato. L’esposto pervenuto all’amministrazione assume rilievo procedimentale e diventa elemento nella disponibilità della stessa. Il diritto all’anonimato dell’autore della segnalazione non è riconosciuto dall’ordinamento, salva la dimostrazione di una specifica esigenza di tutela. L’ostensione può essere disposta con oscuramento dei nominativi degli esponenti ove ne derivi un pregiudizio alla loro riservatezza.

Il Fatto

Il ricorrente, nella sua qualità di consigliere comunale, ha chiesto all’Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari l’accesso all’esposto richiamato nella nota prot. 2024/006040 dell’11.09.2024, oltre che alle modalità di trasmissione dello stesso. L’esposto aveva originato una comunicazione dell’ASL al Sindaco del Comune di Capoterra, contenente la richiesta di sospensione dell’attività di un centro estivo.

L’accesso è stato dapprima differito e poi negato con nota prot. PG/2025/001253 del 18.02.2025, sul presupposto dell’opposizione all’ostensione manifestata dal controinteressato. Il ricorrente ha impugnato il diniego lamentando l’assenza di motivazione e l’inconferenza del rifiuto opposto dal terzo. L’ASL si è costituita, precisando che l’opposizione proveniva dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, secondo cui gli accertamenti ispettivi erano ancora in corso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 4150 del 2024: chi subisce un procedimento di controllo ha interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti che hanno attivato tale potere. L’esposto, una volta pervenuto all’amministrazione, assume rilievo procedimentale e il denunciante perde il controllo sulla propria segnalazione. L’ordinamento non attribuisce valore giuridico positivo all’anonimato, salva la dimostrazione di una particolare esigenza di riservatezza.

La peculiarità del caso è che il soggetto interpellato dall’ASL non è l’autore dell’esposto, ma l’Ispettorato territoriale del lavoro, che aveva parimenti ricevuto la segnalazione. Il documento richiesto è però quello sul cui fondamento la stessa ASL ha svolto la propria attività amministrativa, adottando l’atto di richiesta di chiusura del centro estivo. Esso è dunque entrato pienamente nel procedimento avviato dall’Azienda sanitaria.

Da qui la regola: l’amministrazione non può negare l’accesso per ragioni esogene al proprio procedimento, rinvenibili in altri procedimenti avviati da diverse amministrazioni sullo stesso esposto. Gli unici controinteressati contemplati dalla legge sono coloro la cui riservatezza può essere pregiudicata dalla conoscenza del documento, cioè i soggetti i cui dati sono evincibili dallo stesso.

La tesi dell’ASL, peraltro non espressa nell’atto impugnato ma nella sola difesa in giudizio, non è condivisibile. Il Collegio precisa tuttavia che l’Azienda potrà valutare l’oscuramento dei nominativi degli esponenti, ove ritenga che l’ostensione integrale arrechi pregiudizio alla loro riservatezza.

Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’ASL di consentire l’accesso, con la precisazione dell’oscuramento, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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