Accesso agli atti e sufficienza dell’estratto di ruolo nell’esecuzione esattoriale (TAR Campania n. 5763 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi esercitato dal debitore nei confronti dell’agente della riscossione, la pretesa ostensiva relativa alle cartelle esattoriali poste a fondamento del pignoramento è pienamente soddisfatta dalla produzione dell’estratto di ruolo, delle relate di notifica e della documentazione attestante la trasmissione e la ricezione degli atti. La cartella esattoriale è la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte e il titolo esecutivo è costituito dal ruolo, sicché l’Amministrazione non è in grado di produrre le cartelle, il cui unico originale è in possesso del debitore. L’estratto di ruolo costituisce riproduzione fedele e integrale degli elementi essenziali della cartella e, in uno con le ricevute di accettazione e consegna, è idoneo ai fini probatori. Il giudizio di accesso non ha ad oggetto l’idoneità delle modalità con cui l’Amministrazione ha documentato un fatto, ma solo l’accertamento dell’avvenuta messa a disposizione della documentazione in suo possesso.
Il Fatto
La ricorrente, insegnante, era destinataria di un pignoramento di parte dello stipendio. Con istanza del 23.1.2025 chiedeva all’agente della riscossione copia dell’atto di pignoramento e della documentazione attestante la notifica; con successiva nota del 2.2.2025 estendeva la pretesa ostensiva alle cartelle presupposte, alle richieste di pagamento, all’ingiunzione, alla dichiarazione del terzo pignorato, all’ordine di pagamento diretto e all’avviso ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973.
L’Agenzia riscontrava dapprima con nota del 20.02.2025 trasmettendo solo il pignoramento e la cartolina di notifica; quindi, dopo un sollecito e nelle more di un giudizio tributario avverso il pignoramento e le cartelle, con nota del 18.3.2025 inviava l’estratto di ruolo, le relate di notifica e la dichiarazione di quantità. La ricorrente deduceva la non integralità del soddisfacimento, lamentando la mancata produzione delle copie analogiche delle cartelle asseritamente notificate, e instava in subordine per la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio definisce il ricorso con declaratoria di cessazione della materia del contendere. Dalla documentazione versata in atti emerge che l’Amministrazione ha tempestivamente ottemperato, dapprima il 18 marzo 2025 e poi depositando in giudizio la copia delle cartelle di pagamento, i files in formato PDF e l’estratto di ruolo, quest’ultimo asseverato quanto alla rispondenza dei dati con le risultanze dei ruoli resi esecutivi ex art. 5, comma 5, d.l. n. 669/1996 e d.m. n. 321/1999. Richiama, in fattispecie analoga, il precedente TAR Campania, VI, n. 3768 dell’11 settembre 2020.
Non conducenti sono giudicati i rilievi sulla mancata prova della corrispondenza delle cartelle a quelle notificate. La cartella esattoriale è la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte; il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e l’unico originale è in possesso del debitore. In linea con l’insegnamento della Cass. n. 9845/2017 — che richiama Cass. n. 12888/2015 — l’estratto di ruolo è riproduzione fedele e integrale degli elementi essenziali della cartella.
Il Collegio precisa il perimetro del giudizio: oggetto del contendere è l’accesso ai documenti, non l’idoneità delle modalità con cui l’Amministrazione ha documentato un fatto né la loro conformità a legge. Il compito è accertare se l’Agenzia abbia messo a disposizione la documentazione in suo possesso comprovante trasmissione e ricezione delle cartelle, ciò che ha avuto luogo (richiamato TAR Lombardia, I, n. 770).
Quanto alla mancata prova del contenuto delle comunicazioni oggetto delle relate, il Collegio ritiene che, a fronte di quanto indicato nell’estratto di ruolo e delle relate attestanti la notifica di atti in quelle date, spettasse all’istante fornire un principio di prova contrario, trattandosi di fatti rientranti nella sua sfera di signoria in quanto destinatario delle notifiche: circostanze non allegate né comprovate. In assenza di prova contraria non vi è ragione di dubitare del contenuto delle notifiche.
Ribadisce infine il Collegio, con la Cass. n. 9845/2017, che non è necessario produrre l’originale o la copia della cartella notificata né provare il contenuto del plico, essendo sufficienti gli estratti di ruolo e le ricevute di accettazione e consegna, in coerenza con l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973. Le spese sono compensate per le peculiari connotazioni della controversia.
Nota della Redazione
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