Danni da occupazione illegittima: la prova del nesso causale non si presume (C.G.A.R.S. n. 255 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione illegittima di fondi destinati ad attività d’impresa, il danno ai beni aziendali è risarcibile a norma dell’art. 2043 cod. civ. solo quando sia provato il nesso causale tra l’illecito e il pregiudizio, non essendo sufficiente la generica riferibilità delle perdite all’avvio del procedimento ablatorio. La domanda di indennità aggiuntiva fondata sugli artt. 40 e 42 d.P.R. n. 327/2001, non formulata in primo grado, costituisce domanda nuova e va dichiarata inammissibile in appello. Il giudice di prime cure non ha onere di motivare sulla quantificazione del consulente tecnico quando difetti il presupposto stesso della pretesa azionata.

Il Fatto

Gli appellanti agiscono per l’accertamento dell’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità relativa a un programma di edilizia sovvenzionata e per la restituzione del fondo occupato, oltre al risarcimento dei danni. La procedura ablatoria riguarda una porzione di terreno in proprietà e altre aree condotte in affitto, sulle quali insisteva un’azienda florovivaistica.

Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, dichiara la cessata materia del contendere sulla domanda restitutoria, essendo il fondo già riconsegnato, e accoglie solo parzialmente la pretesa risarcitoria, riconoscendo l’indennità per occupazione illegittima e respingendo le ulteriori voci per difetto di prova sulla consistenza dei beni e sul nesso causale. Da qui l’appello, con il quale si invoca anche l’indennità aggiuntiva per l’imprenditrice agricola.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto il perimetro dell’impugnazione. L’appello investe solo il mancato riconoscimento delle voci relative ai beni aziendali e alle piante; non vi è appello incidentale dell’Amministrazione, sicché resta fermo l’accertamento sul danno da mancato godimento della proprietà, parametrato al valore del bene individuato dal consulente tecnico.

Il primo passaggio argomentativo riguarda la qualificazione della domanda. Gli appellanti invocano gli artt. 40 e 42 del d.P.R. n. 327/2001, ma la pretesa azionata in primo grado era diretta alla restituzione e al risarcimento dei danni alle strutture, alle piante e alle condutture. Essa va dunque ricondotta all’alveo della responsabilità aquiliana. Ne consegue la fondatezza dell’eccezione di novità della domanda di indennità aggiuntiva, mai proposta in primo grado: sul punto l’appello è inammissibile.

Residua il punto relativo ai danni ai beni aziendali, che il primo giudice aveva escluso per carenza di prova sulla consistenza e sul nesso causale. Il C.G.A.R.S. condivide tale esito. Le perdite lamentate risultano, per la parte prevalente, determinate dall’evento stesso dell’occupazione del terreno su cui insisteva l’azienda. Rispetto a tale pregiudizio l’interessata avrebbe potuto far valere l’indennità aggiuntiva in sede di determinazione dell’indennità, e regolare in altra sede il rapporto con la proprietà dei fondi condotti in affitto.

La mancata attivazione di questi strumenti di tutela vale, per il Collegio, anche come interruzione del nesso causale, con la conseguenza che residua solo il danno da occupazione illegittima incidente sul mancato godimento della proprietà. Da ciò deriva che il primo giudice non aveva alcun onere di motivare in ordine alla quantificazione del consulente, venendo meno il presupposto della pretesa.

Il Collegio aggiunge un ulteriore rilievo: le lacune documentali emergono dalla stessa consulenza tecnica d’ufficio, che ha proceduto per deduzione quanto alla quantificazione delle piante e ai danni asseritamente prodotti dall’interruzione dell’irrigazione. La domanda resta perciò carente sul piano della determinazione del nesso causale, elemento necessario ai fini della condanna ex art. 2043 cod. civ., e tali lacune non risultano superate nel grado di appello. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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