Accesso ambientale e sopravvenuto diniego espresso: improcedibilità del ricorso (TAR Abruzzo n. 215 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto diniego espresso e motivato, adottato dall’amministrazione sull’istanza di accesso alle informazioni ambientali, rende improcedibile il ricorso proposto avverso il silenzio, per carenza di interesse alla decisione. Il tardivo deposito documentale, in violazione dei termini perentori posti a presidio del contraddittorio, ne determina l’inutilizzabilità processuale, ma non impedisce al giudice di rilevare d’ufficio la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità, che deve sussistere sino al momento della decisione. La pretesa alla conoscibilità non può dirsi soddisfatta quando l’amministrazione non accolga l’istanza ma la rigetti espressamente. Il giudice esamina il merito ai soli fini della regolazione delle spese, senza utilizzare i documenti tardivamente prodotti, da considerarsi tamquam non esset. L’accesso all’informazione ambientale è esercitabile da chiunque, ma l’istanza deve indicare le matrici ambientali compromesse e prospettare una plausibile efficacia negativa su di esse.

Il Fatto

Il ricorrente ha inoltrato alla Regione Abruzzo, in data 13 ottobre 2023, un’istanza di accesso alle informazioni ambientali contenute nell’ultima valutazione di impatto ambientale e nell’ultima valutazione di incidenza ambientale rilasciate per l’apertura di una discoteca all’aperto presso uno stabilimento balneare di Pescara.

Non avendo ricevuto riscontro, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 7 del d.lgs. n. 195/2005 e 116 cod. proc. amm. per l’annullamento del silenzio. Costituitasi la Regione, questa ha prodotto in giudizio la documentazione attestante l’adozione di un diniego espresso, comunicato al ricorrente in data 29 novembre 2023, quindi dopo la notificazione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del deposito documentale regionale. La Regione ha prodotto la documentazione oltre il termine dilatorio di venti giorni liberi prima dell’udienza, previsto dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, commi 2, lettera c), e 3, cod. proc. amm. Secondo il consolidato orientamento richiamato, i termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. hanno natura perentoria, perché espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice: alla violazione consegue l’inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti tardivamente prodotti.

Tale tardività non preclude però al Collegio di rilevare d’ufficio, dal loro esame, la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità dell’azione. Il diniego espresso avrebbe dovuto essere tempestivamente prodotto per consentire al ricorrente di sviluppare il contraddittorio. Il ricorrente, che ha ricevuto la comunicazione del riscontro negativo in data 29 novembre 2023, non ha impugnato tale atto lesivo sopravvenuto entro il termine dell’art. 116, comma 1, cod. proc. amm.

Il Collegio esclude la cessazione della materia del contendere: la pretesa alla conoscibilità delle informazioni ambientali non è pienamente soddisfatta, perché la Regione non ha accolto l’istanza ma l’ha espressamente e motivatamente rigettata con le note del 13 e del 29 novembre 2023. La sopravvenuta adozione del diniego espresso e motivato rende quindi improcedibile il ricorso per carenza di interesse alla decisione.

Il giudice esamina poi il merito ai soli fini della regolazione delle spese, senza utilizzare i documenti tardivamente prodotti, da considerarsi tamquam non esset. I documenti richiesti rientrano nell’ampia nozione di informazione ambientale dell’art. 2 del d.lgs. n. 195/2005. L’accesso è esercitabile da chiunque, senza prova di uno specifico interesse, ma l’istanza deve indicare le matrici ambientali che si ritengono compromesse e prospettare una plausibile efficacia negativa su di esse: elementi non riscontrabili nell’istanza del ricorrente. Il ricorso è pertanto infondato, con esclusione della soccombenza regionale.

La definizione in rito e il mancato svolgimento di attività difensiva sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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