Aggiudicazione senza contratto non prova l’esecuzione del giudicato (TAR Abruzzo n. 216 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, la mera aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica non integra l’esatta esecuzione dell’obbligazione posta a carico dell’amministrazione. L’inadempimento persiste finché non sia intervenuta la completa realizzazione delle opere oggetto della condanna. Il giudice amministrativo, accertati i presupposti dell’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm., ordina l’attuazione del giudicato e fissa un termine per l’esecuzione, riservando la nomina del commissario ad acta all’ipotesi di inutile decorso del termine. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sull’amministrazione resistente.
Il Fatto
Il Tribunale ordinario dell’Aquila, con sentenza n. 817 del 7 dicembre 2022, aveva accolto la domanda proposta dai ricorrenti ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. e condannato il Comune a realizzare, in alcune strade pubbliche, le opere di sistemazione delle grate per la raccolta delle acque piovane indicate nella tavola allegata alla consulenza tecnica, oltre al rimborso delle spese di lite. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata al Comune e non impugnata, acquistando efficacia di giudicato, come certificato dalla Cancelleria civile.
I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione della condanna alla realizzazione dei lavori e chiedendo l’ordine di esecuzione e, in subordine, la nomina di un commissario. Il Comune si è costituito sostenendo di aver avviato una procedura di evidenza pubblica per un accordo quadro comprendente le opere oggetto della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla certificazione della Cancelleria civile, e il perdurante inadempimento del Comune, allegato dai ricorrenti.
Su quest’ultimo punto il Tribunale ha chiarito la distribuzione dell’onere probatorio. La parte resistente non ha evaso l’onere, posto a suo carico, di provare l’avvenuto adempimento. La mera aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica non è sufficiente a dimostrare l’esatta esecuzione dell’obbligazione. Questa potrà considerarsi adempiuta solo con la completa realizzazione di tutte le opere di sistemazione delle grate, così come indicate nella tavola allegata alla consulenza tecnica.
Ha inoltre rilevato che il contratto di appalto non era stato ancora sottoscritto e che i lavori sarebbero iniziati, secondo la nota del Comune, entro i primi giorni del mese di maggio 2024. Tali circostanze confermano il perdurante inadempimento e non integrano l’esecuzione del giudicato.
Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Collegio ha affermato l’obbligo del Comune di dare esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, con la specificazione analitica delle sei grate da posizionare nelle zone individuate dal consulente tecnico e delle modalità di collegamento alla tubazione fognaria.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Tribunale ha ritenuto di non dovervi provvedere allo stato, per consentire al Comune di sottoscrivere in tempi rapidi il contratto attuativo con l’impresa aggiudicataria. Il commissario sarà eventualmente nominato, su richiesta dei ricorrenti, in caso di inutile decorso del termine di novanta giorni. Le spese sono state compensate, in ragione della definizione della procedura di evidenza pubblica.
Nota della Redazione
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