Accesso all’offerta tecnica e oscuramento non motivato dalla stazione appaltante (TAR Puglia n. 1535 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante non può aderire acriticamente e immotivatamente all’istanza di oscuramento dell’offerta tecnica formulata dall’aggiudicatario. L’art. 35, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 36/2023 consente di escludere l’accesso solo in presenza di una dichiarazione motivata e comprovata dell’esistenza di segreti tecnici o commerciali, da valutare alla stregua dei requisiti oggettivi di segretezza, valore economico e adeguate misure di protezione. Il mero richiamo al know-how o la titolarità di un brevetto non bastano a giustificare l’oscuramento totale. In difetto di tali presupposti prevale l’accesso difensivo del concorrente collocato al secondo posto, quale titolare di un interesse differenziato e qualificato. Nel giudizio di accesso il giudice amministrativo non compie valutazioni anticipate sulla decisività del documento nel merito della gara, salvo il caso di pretestuosità o assenza radicale del collegamento con le esigenze difensive.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dall’ASL di Lecce per la fornitura in service di sistemi diagnostici di laboratorio, suddivisa in due lotti e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni il lotto n. 1 è stato aggiudicato al raggruppamento controinteressato, mentre la ricorrente si è collocata al secondo posto.

Ricevuta la comunicazione dell’esito ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, la ricorrente ha chiesto l’accesso alla documentazione amministrativa e alle offerte dell’aggiudicatario, in vista della difesa dei propri diritti. L’ASL ha caricato sulla piattaforma l’offerta in versione oscurata, recependo la dichiarazione di oscuramento presentata in gara dal raggruppamento. Di qui il ricorso per l’annullamento della nota e per l’accertamento del diritto all’ostensione integrale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. Il distacco tra le offerte e la mancata dimostrazione di elementi idonei a sovvertire l’esito della gara esulano dal giudizio di accesso: in questa sede rileva solo il nesso tra la situazione soggettiva da tutelare e i documenti richiesti. La ricorrente, seconda classificata, vanta un interesse differenziato e qualificato, tanto più che l’aggiudicazione risulta gravata dinanzi allo stesso Tribunale.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il quadro normativo è dato dall’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, che impone la messa a disposizione dell’offerta dell’aggiudicatario e degli atti presupposti tramite la piattaforma digitale, e dall’art. 35, che ammette l’esclusione dell’accesso per i segreti tecnici e commerciali oggetto di motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, ferma la prevalenza dell’accesso indispensabile ai fini della difesa in giudizio.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa: l’amministrazione detentrice e il giudice dell’accesso non svolgono valutazioni anticipate sull’influenza del documento nell’eventuale giudizio di merito, salvo il caso di esercizio pretestuoso dell’accesso difensivo (Cons. Stato, Ad. Plenaria n. 4 del 2021; Cons. Stato, Sez. IV, n. 4857 del 2025). L’ostensione può essere negata solo in presenza di un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico e con effettivi caratteri di segretezza oggettiva (Cons. Stato, Sez. V, n. 6523 del 2020; n. 8257 del 2024). L’operatore deve indicare in modo chiaro e specifico l’oggetto, la funzione e il vantaggio competitivo dell’informazione che intende mantenere riservata; in difetto, la riservatezza non è configurabile (Cons. Stato, Sez. V, n. 6280 del 2025; Sez. IV, ord. n. 9820 del 2024; TAR Piemonte, Sez. II, n. 865 del 2024).

Alla luce di tali principi è evidente l’illegittimità della condotta dell’ASL, che ha recepito in modo acritico e immotivato l’istanza di oscuramento, senza alcuna autonoma valutazione sull’effettiva esistenza dei segreti. La titolarità di un brevetto non giustifica l’oscuramento totale delle componenti dell’offerta, né il generico richiamo al know-how soddisfa i requisiti oggettivi richiesti.

In mancanza di una decisione motivata della stazione appaltante, l’interesse all’oscuramento non può ritenersi prevalente rispetto all’interesse generale all’ostensione. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’ASL a rendere disponibile integralmente l’offerta tecnica entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, assorbite le restanti questioni e con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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