Annullamento in autotutela fondato su motivi nuovi viola il contraddittorio procedimentale (TAR Sicilia n. 2501 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241/1990, il provvedimento di annullamento in autotutela la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio mediante la comunicazione di avvio del procedimento. Non è necessario un rapporto di identità tra atto partecipativo e determinazione conclusiva, ben potendo l’amministrazione meglio precisare le proprie posizioni giuridiche; è però precluso fondare il provvedimento su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell’atto endoprocedimentale, perché l’interessato non potrebbe interloquire su tali profili differenziali. La compressione delle garanzie partecipative assume carattere assorbente e impone l’annullamento dell’atto, salvo riesercizio del potere amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di impresa agricola individuale, subentrava nel 2011 nell’azienda della sorella e otteneva dall’organismo pagatore il trasferimento di 57 titoli di pagamento PAC, con causale di successione anticipata. Dal 2012 presentava le domande uniche, attivando il pagamento dei titoli. Nell’ottobre 2018 l’organismo pagatore disponeva la sospensione delle erogazioni per le annualità 2017 e 2018.
Dopo diffida e accesso agli atti, l’AGEA comunicava l’avvio del procedimento di verifica del trasferimento dei titoli, ipotizzando l’indebito percepimento di aiuti comunitari. All’esito del contraddittorio adottava poi il provvedimento impugnato, che annullava parzialmente il trasferimento nella misura di 18 titoli su 57, qualificando la cessione come donazione e rilevando la carenza di registrazione e quindi l’assenza di certezza della data. Il ricorrente impugnava l’atto deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione delle garanzie procedimentali. L’amministrazione ha incentrato le ragioni dell’annullamento parziale su un profilo nuovo, estraneo alla comunicazione di avvio del procedimento: non già l’indebita percezione di aiuti comunitari, bensì la carenza di registrazione dell’atto di cessione.
Il Tribunale richiama il pacifico orientamento secondo cui è illegittimo il provvedimento la cui motivazione si arricchisca di ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle sottoposte al contraddittorio. Se non deve sussistere un rapporto di identità tra atto partecipativo e determinazione conclusiva, è però necessario che la pubblica amministrazione non fondi il provvedimento su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell’atto endoprocedimentale (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 19 marzo 2024, n. 1020).
Assume rilievo, nella specie, che il parziale ritiro abbia riguardato la mancata registrazione dell’atto di cessione e non l’indebita percezione di aiuti, da cui sarebbe derivato un contenuto vincolato dell’autotutela e l’irrilevanza di eventuali vizi formali. Rispetto al profilo della mancata registrazione non è possibile escludere a priori, a fronte degli elementi dedotti in giudizio, che il procedimento potesse concludersi diversamente.
La fondatezza della censura partecipativa è assorbente e esime il Tribunale dal vaglio degli ulteriori profili. La conclusione del sindacato su tale censura si giustifica perché un esame degli altri motivi vanificherebbe l’obbligo, incombente iussu iudicis sull’amministrazione, di reiterare il procedimento, instaurare il contraddittorio endoprocedimentale, valutare le osservazioni del privato e darne conto nella motivazione (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 15 ottobre 2019, n. 7019).
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza del riesercizio del potere; le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia.
Nota della Redazione
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