Accesso a registri operatori sanitari e bilanciamento con la riservatezza dei pazienti (TAR Sicilia n. 755 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute dei pazienti è consentito, ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 e dell’art. 60 d.lgs. n. 196/2003, soltanto ove la situazione giuridica sottesa alla richiesta sia di rango almeno pari al diritto alla riservatezza dell’interessato. La comparazione va effettuata in concreto secondo i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. Il giudice amministrativo non può sindacare la legittimazione attiva vantata dal richiedente nel giudizio pendente davanti al giudice ordinario, spettando tale apprezzamento alla sola autorità giudiziaria investita della controversia. L’accesso è pertanto riconosciuto previo oscuramento dei dati sensibili e sensibilissimi contenuti nella documentazione richiesta.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente medico, aveva presentato istanza di accesso il 22 febbraio 2024 per ottenere copia dei registri operatori relativi a un determinato periodo e, in particolare, degli interventi nei quali un altro professionista risultava indicato come primo operatore nella casistica allegata alla domanda di partecipazione a una procedura concorsuale.

L’Azienda Ospedaliera, con provvedimento dell’11 marzo 2024, aveva negato l’ostensione. Il medico ha impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendo l’accertamento del proprio diritto di accesso. L’Amministrazione e il controinteressato hanno resistito, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e deducendone l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dei documenti richiesti: i registri operatori e le schede relative agli interventi contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute dei pazienti curati presso la struttura. Trova quindi applicazione il regime dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, che consente l’accesso ai dati sensibili nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, e il parametro dell’art. 60 d.lgs. n. 196/2003, che richiede una situazione giuridica di rango almeno pari ai diritti dell’interessato.

Richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato sez. III, 11 gennaio 2018, n. 139, il TAR ribadisce che il bilanciamento tra diritto di accesso e riservatezza va operato in concreto, secondo i criteri di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. La delicatezza dell’operazione non esclude l’accesso, ma ne circoscrive l’ampiezza.

Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia ampiamente dimostrato l’interesse alla disponibilità della documentazione, funzionale all’esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. Nell’istanza egli aveva specificato la finalità di far valere le proprie ragioni in un giudizio inerente alla procedura concorsuale, risultando effettivamente pendente la controversia davanti al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Quanto all’eccezione di inammissibilità, il TAR la ritiene destituita di fondamento: il giudice amministrativo non può spingersi a esaminare la contestata legittimazione attiva del ricorrente nel giudizio civile, poiché un simile apprezzamento compete alla sola autorità giudiziaria investita della questione.

In conseguenza, il Collegio accoglie il ricorso e riconosce il diritto di accesso a tutti gli atti individuati nell’istanza del 22 febbraio 2024, previo oscuramento dei dati sensibili e sensibilissimi, come peraltro già richiesto dalla stessa parte ricorrente. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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