Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nel ritardo della carta docente (TAR Campania n. 1594 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione a una prestazione ha efficacia conformativa nei confronti dell’amministrazione intimata, tenuta a far conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è accolta e la misura è determinata negli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3748/2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnare in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l’anno scolastico 2023/2024, con emissione del relativo buono di importo pari a 500,00 euro e interessi.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione in forma esecutiva. Trascorso il termine dilatorio di 120 giorni e trasmessa apposita richiesta di esatto adempimento, l’Amministrazione era rimasta inerte. Da qui il ricorso, con domanda di nomina del commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice civile ha un immediato valore conformativo-ordinario nei confronti dell’Amministrazione intimata. L’obbligo non si esaurisce nel riconoscimento formale del diritto, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già accertati dal giudice civile.
Il Collegio verifica quindi i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti; è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. A fronte di ciò, non risulta che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, abbia dato esecuzione al giudicato.
Su queste basi il Tribunale accoglie il ricorso e ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale si insedierà su istanza del ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione.
Il Collegio accoglie anche la domanda di penalità di mora. In conformità all’orientamento dello stesso Tribunale, la misura è fissata in importo pari agli interessi legali sulla somma dovuta. Essa decorre dal giorno di comunicazione della sentenza e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, se l’inerzia perdura, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario. Il Tribunale richiama sul punto T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 400,00 euro oltre accessori, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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