Oneri di urbanizzazione convenzionali esigibili fino al tetto massimo pattuito (TAR Lombardia n. 547 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo convenzionale assunto dal lottizzante di corrispondere al Comune il contributo per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, entro un importo massimo predeterminato, è esigibile incondizionatamente e non è subordinato alla sopravvenienza di spese documentate e ineludibili. La riduzione della somma dovuta opera solo se il costo dell’opera risulti inferiore al tetto massimo pattuito, e il perseguimento di tale risultato è rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, non assistita da alcun obbligo convenzionale. Il fallimento dell’appaltatore, l’abbandono del cantiere, l’approvazione di un nuovo progetto dopo la scadenza della convenzione e la maggiore onerosità dei lavori non integrano inadempimento del Comune né concorso colposo ex art. 1227 cod. civ., restando immutati l’interesse pubblico e il quantum della prestazione. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., permane anche a seguito dell’ingiunzione emessa ex art. 2 R.D. n. 639/1910.

Il Fatto

Con convenzione urbanistica del 2009, poi integrata e modificata nel 2014, i lottizzanti si impegnavano con il Comune a realizzare le opere di urbanizzazione di un piano di recupero. L’art. 10, comma 7, come sostituito dalla seconda convenzione, prevedeva il versamento di Euro 936.888,35 per la ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio pubblico, con riduzione della somma, sull’ultima rata, fino all’importo minimo di Euro 707.420,00 ove il costo dell’opera fosse risultato inferiore.

Versati Euro 400.000,00, il Comune ingiungeva ex art. 2 R.D. n. 639/1910 il saldo di Euro 536.888,35, oltre sanzione per ritardato pagamento e interessi legali. I lottizzanti impugnavano, deducendo l’incongruenza della pretesa rispetto al quadro economico dell’appalto e l’imputabilità della maggiore spesa alla condotta dell’amministrazione, che non avrebbe tempestivamente risolto il contratto con l’appaltatore fallito né escusso le fideiussioni. In via cautelare il Tribunale sospendeva l’obbligo di pagamento per la parte eccedente Euro 221.361,14, somma corrisposta dai ricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm.: la previsione comprende la determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione, e la giurisdizione non viene meno per effetto dell’ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910. Data l’inestricabile connessione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, assume rilievo centrale il rapporto giuridico e l’originario equilibrio economico, risultando inappropriato un approccio puramente impugnatorio. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 6844/2023.

Nel merito, la questione è se il Comune sia stato inadempiente rispetto alla convenzione. L’art. 11, comma 2, legge n. 241/1990 consente di interpretare il testo convenzionale alla luce degli artt. 1362 e ss. cod. civ.. Il Collegio legge l’art. 10, comma 7 alla lettera: la riduzione a Euro 707.420,00 è prevista solo se il costo dell’opera risulti inferiore al tetto massimo, e il raggiungimento di tale risultato non è assistito da alcun obbligo convenzionale a carico del Comune. Si tratta di profilo rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, nella costante valutazione di compatibilità tra opera e interesse pubblico, tenuto conto delle vicende che possono attraversare l’esecuzione di un’opera pubblica, come il fallimento dell’aggiudicatario o l’abbandono del cantiere.

Non sussiste quindi alcun inadempimento dell’amministrazione. Congruità delle spese, andamento dei lavori, tempi di risoluzione del primo contratto e variazione degli elementi progettuali non trovano nella convenzione una regolamentazione negoziale idonea a fondare pretese vincolanti dei lottizzanti. La somma ingiunta corrisponde esattamente alla quantificazione convenzionale: i ricorrenti si sono obbligati incondizionatamente fino a Euro 936.888,35, assumendosi il rischio di dover corrispondere l’importo massimo. Nessuna lesione della loro posizione sostanziale deriva da un preteso inadempimento, con conseguente irrilevanza del concorso colposo ex art. 1227 cod. civ. e del canone di correttezza ex art. 1175 cod. civ.

L’approvazione di un nuovo progetto dopo la scadenza della convenzione e la sua maggiore onerosità non hanno effetto lesivo: l’obbligazione resta diretta alla medesima opera, con identici interesse pubblico e limite di spesa. La scadenza della convenzione non fa venir meno la validità dell’obbligazione, trattandosi di opera già iniziata. Quanto agli accessori, la somma di Euro 86.058,86 per opere a scomputo non va detratta una seconda volta, essendo già scomputata nel calcolo del tetto massimo; la maggiorazione ex art. 42 d.P.R. n. 380/2001 risulta applicata agli oneri non saldati correttamente quantificati, e gli interessi legali sono calcolati dalla diffida fino all’adozione dell’ingiunzione. Ricorso principale e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1175 c.c.

Tutte le 351 sentenze sull'art. 1175 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *