Accesso ai test attitudinali: copia preclusa in assenza di interesse difensivo (Cons. Stato n. 8934 del 08.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso ai documenti relativi alle selezioni psico-attitudinali non è funzionale alla difesa giurisdizionale quando il candidato non abbia impugnato l’esclusione dal concorso e abbia omesso di motivare l’istanza per esigenze difensive. In tal caso non opera la deroga dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, ma trovano applicazione le esclusioni regolamentari, segnatamente l’art. 5, lett. h), d.m. n. 603/1996, che sottrae all’accesso i documenti attinenti alle selezioni psico-attitudinali. L’interesse conoscitivo del candidato è adeguatamente soddisfatto dalla sola visione dei libretti test e dall’estrazione di copia della restante documentazione. Prevale, in tal modo, la tutela del buon andamento e della par condicio tra i candidati rispetto alla pretesa di riproduzione integrale dei test.
Il Fatto
Il ricorrente, Vice Brigadiere della Guardia di Finanza, partecipava al concorso per l’ammissione di 403 Allievi Marescialli. Giudicato non idoneo all’accertamento attitudinale, restava escluso dalle prove successive. Con istanza ex artt. 22 e 25, legge n. 241/1990 chiedeva copia dei libretti test somministrati e, per finalità comparative, degli atti di almeno quattro candidati vincitori.
L’amministrazione negava l’accesso comparativo (limite dell’art. 24, lett. d)) e consentiva solo la consultazione, senza estrazione di copia, dei libretti test. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso quanto ai libretti, ritenendo la natura di opera dell’ingegno non ostativa all’ostensione, e lo dichiarava inammissibile quanto all’accesso comparativo per mancata notifica ai controinteressati. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva appello, con sospensiva poi accolta in sede cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene dirimente che l’istanza fosse finalizzata a conoscere le cause dell’esclusione, senza che il candidato avesse impugnato l’esito del concorso né altri provvedimenti, con termini ampiamente decorsi. Coglie quindi nel segno il primo motivo d’appello, là dove si osserva che la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante è comunque soddisfatta dagli atti visionati e forniti in copia, unitamente alla sola visione dei libretti test.
L’accesso in questione non è di tipo difensivo, con la conseguenza che non si applica l’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990. Il Collegio richiama la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 19 del 25 settembre 2020, che ha distinto l’accesso difensivo da quello partecipativo: solo il primo impone all’interessato di dimostrare che il documento è necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di specie il candidato non ha motivato l’istanza per esigenze difensive, deducendo invece l’interesse a sapere se possieda le capacità necessarie per superare la prova e valutare un’eventuale nuova partecipazione.
Trova pertanto applicazione l’art. 5, lett. h), d.m. n. 603/1996, che esclude dall’accesso i documenti attinenti alle selezioni psico-attitudinali. Il Collegio richiama, per analogia, la sentenza n. 2131 del 2023 della medesima Sezione, relativa a disposizione corrispondente del decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2022: l’intervento regolamentare, adottato in attuazione dell’art. 24, comma 2, legge n. 241/1990, mira a evitare il formarsi di orientamenti opposti e a preservare l’utilizzabilità del sistema di test. Si è altresì esclusa un’effettiva necessità difensiva all’estrazione di copia, trattandosi di prove la cui piena conoscenza consentirebbe un addestramento preventivo, con lesione della par condicio.
Il Collegio distingue il precedente richiamato dall’appellato (ordinanza della Sez. IV n. 1013 del 2017), che riguardava un’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. proposta nell’ambito di un giudizio di annullamento dell’esclusione: contesto diverso da quello in esame. L’interesse dell’istante viene quindi contemperato con le ragioni dell’amministrazione, non già a tutela della proprietà intellettuale, quanto del buon andamento e del regolare prosieguo delle procedure concorsuali, dovendosi altrimenti rinnovare l’intero parco test con rilevanti costi. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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