Condono edilizio Lazio: limite volumetrico 200 mc inderogabile (TAR Lazio n. 14705 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 1, lett. a), della legge regionale del Lazio n. 12/2004, nel fissare in 200 mc il limite massimo di volumetria assoggettabile a sanatoria edilizia, costituisce norma di chiusura cogente e inderogabile, espressione della volontà del legislatore di ricollegare la sanabilità all’oggettiva entità dell’abuso e alla conseguente lesione dei valori urbanistici. Il limite non è alternativo a quello percentuale del 20% della volumetria preesistente ma si aggiunge ad esso. Il superamento del limite volumetrico legale giustifica di per sé il diniego di condono, senza che rilevi l’affidamento del privato, che in materia edilizia riceve tutela marginale e indiretta. La norma si pone inoltre in stretta connessione con la disciplina statale del c.d. terzo condono di cui all’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003.
Il Fatto
Una società, comproprietaria di un immobile a destinazione turistica in Roma, aveva realizzato sine titulo un ampliamento di 138,50 mq, presentando nel 2004 domanda di condono edilizio ai sensi della legge regionale del Lazio n. 12/2004. Roma Capitale, istruita la pratica, comunicava il preavviso di rigetto rilevando che l’opera abusiva presentava una volumetria di 531,84 mc, in esubero di 331,84 mc rispetto al limite di 200 mc previsto dalla norma regionale. A seguito delle osservazioni della ricorrente, che invocava il rispetto del diverso limite del 20% della volumetria preesistente, l’Amministrazione confermava il diniego, ritenendo i due limiti cumulativi e non alternativi.
La società impugnava il provvedimento di rigetto con due motivi: con il primo deduceva la falsa applicazione dell’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003 e della norma regionale che ne ricalcherebbe il contenuto, sostenendo la natura alternativa dei limiti; con il secondo prospettava la lesione del legittimo affidamento ingenerato dall’interpretazione conforme al dettato legislativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’art. 2, comma 1, lett. a), L.R. Lazio n. 12/2004 si pone come norma di chiusura e inderogabile nella parte in cui stabilisce il tetto massimo di 200 mc assoggettabile a sanatoria. Il superamento di tale soglia, nella specie incontestato, giustifica autonomamente il diniego di condono, come già affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 9805 del 2022, da TAR Lazio, sez. IV-ter, n. 17244 del 2023 e da altri precedenti richiamati.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l’affidamento del privato in materia edilizia riceve tutela marginale e indiretta, come ribadito da Cons. Stato, sez. VI, n. 10335 del 2023. La giurisprudenza, valorizzando la stretta connessione tra il c.d. terzo condono e i precedenti condoni – riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 196 del 2004 – ha ripetutamente affermato che l’introduzione di limiti volumetrici come quello in esame esprime la chiara volontà del legislatore di porre un limite cogente, ricollegato all’oggettiva entità dell’abuso e alla lesione dei valori presidiati dalla normativa urbanistica, secondo i criteri già indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 302 del 1996.
Il Collegio ha quindi concluso che Roma Capitale ha correttamente fondato il diniego sull’applicazione della norma regionale, trattandosi di limiti cumulativi e non alternativi. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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