Ottemperanza al giudicato sul contributo ai collaboratori di giustizia e penalità di mora (TAR Lombardia n. 479 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e la condanna a dare esecuzione al decisum entro un termine perentorio, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Su richiesta di parte, il giudice fissa la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al momento in cui l’amministrazione eseguirà il pagamento ovvero, in caso di perdurante inadempimento, fino al trasferimento del potere al commissario. La misura dell’astreinte è determinata in una percentuale della somma liquidata nel provvedimento da eseguire, comprensiva del capitale e delle spese di giudizio ed esclusa ogni altra voce accessoria, e può essere fissata nel saggio dell’interesse legale, limite ritenuto non manifestamente iniquo dalla stessa disposizione.

Il Fatto

I ricorrenti, componenti di un unico nucleo familiare, erano stati ammessi al programma di protezione per i collaboratori di giustizia con un contributo mensile complessivo di euro 1.540,00. Il Ministero dell’Interno, rilevato un reddito da pensione di invalidità e indennità di accompagnamento in capo a uno dei familiari, aveva disposto una decurtazione di euro 210 mensili e il recupero delle somme già corrisposte mediante trattenuta sul contributo.

Il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, aveva accertato il diritto dei ricorrenti a non subire la decurtazione, sul rilievo che la misura dell’assegno deve parametrarsi alle sole entrate collegate alla capacità lavorativa, ed aveva condannato l’amministrazione a corrispondere l’assegno parametrato al nucleo familiare per un determinato arco temporale, oltre interessi e rivalutazione, e alla restituzione delle somme trattenute. Assunta l’inerzia dell’amministrazione, gli interessati propongono giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dell’inadempimento: non è contestato che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano. Verifica quindi la sussistenza delle condizioni processuali, rilevando che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, e che è stata notificata con formula esecutiva all’amministrazione.

Risultano pertanto integrati i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il ricorso è dichiarato fondato e l’amministrazione condannata a dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Decorso inutilmente tale termine, è previsto l’intervento di un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Capo Dipartimento competente del Ministero dell’Interno o in un dirigente delegato, che provvederà entro i novanta giorni successivi alla comunicazione a lui indirizzata. Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nel testo modificato dall’art. unico, comma 781, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ritiene sussistenti i presupposti per riconoscere l’astreinte richiesta. La decorrenza è quella fissata dalla disposizione, dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; il termine finale è individuato nel momento in cui l’amministrazione eseguirà il pagamento ovvero, in caso di perdurante inadempimento, nel momento in cui il potere sarà effettivamente trasferito al commissario, con richiamo alla giurisprudenza amministrativa in materia.

La misura è calcolata, per ciascun giorno di ritardo, in una percentuale della somma liquidata nei provvedimenti da eseguire: capitale e spese di giudizio, esclusi interessi maturati, i.v.a., c.p.a. e altri contributi. Tale percentuale può essere fissata nel saggio d’interesse legale vigente in ciascun giorno di ritardo. Le spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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