L’accordo di programma urbanistico è impugnabile dalla pubblicazione (C.G.A.R.S. n. 673 del 25.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ogni atto di governo del territorio avente incidenza conformativa, anche quando adottato nella forma negoziale dell’accordo di programma, dispiega i propri effetti dal momento della sua rituale pubblicazione. Da tale data decorre il termine decadenziale per l’impugnazione, senza che possa invocarsi una lesività differita collegata a un successivo provvedimento applicativo. L’eventuale intesa privatistica tra il concessionario e il soggetto promotore non incide sull’efficacia erga omnes della variante urbanistica né giustifica un affidamento idoneo a elidere il decorso dei termini. Il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 presuppone la c.d. doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione e a quello dell’istanza, con onere di allegazione e prova interamente a carico dell’istante. Le censure contro l’atto presupposto non tempestivamente impugnato sono precluse nel giudizio sull’atto applicativo.

Il Fatto

La società appellante esercita attività cantieristica nell’area portuale di Marsala in forza di concessione demaniale rilasciata nel 2010 e integrata nel 2011. Nel 2013 l’amministrazione regionale l’aveva autorizzata all’esecuzione di taluni lavori, il cui completamento veniva di fatto sospeso per la sopravvenienza di un progetto di approdo turistico promosso da altra società, che comportava la riperimetrazione delle aree in concessione e il trasferimento del cantiere.

In attesa del trasferimento la società installava manufatti prefabbricati e gazebo. Un controllo della Guardia di Finanza dava origine a un procedimento penale per abusivismo edilizio, concluso con assoluzione. Il Comune ordinava la demolizione, dichiarava inefficace la SCIA presentata dalla società e rigettava l’istanza di accertamento di conformità, sul rilievo del contrasto con il piano regolatore portuale come modificato dall’accordo di programma regionale del 2016. Il TAR Sicilia dichiarava inammissibile per tardività l’impugnazione degli atti di pianificazione e rigettava nel resto il ricorso. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della tempestività. L’appellante sostiene che il proprio interesse a impugnare l’atto regionale di approvazione dell’accordo di programma sarebbe insorto solo nel 2019, con il diniego comunale sull’istanza di sanatoria.

La tesi non regge. Il C.G.A.R.S. riafferma che l’atto di governo del territorio con incidenza conformativa produce effetti dalla pubblicazione, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1721 del 2024, secondo cui sussiste un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio. Il decreto presidenziale regionale n. 387/2016 risulta pubblicato sulla G.U.R.S. n. 70 del 2 settembre 2016: da quella data decorreva il termine di cui all’art. 29, comma 1, c.p.a., mentre l’impugnazione è stata proposta oltre tre anni dopo.

Il Collegio esclude che possa trovare ingresso, in materia di pianificazione urbanistica, il principio di lesività differita, estraneo all’ordinamento proprio per la forza conformativa che gli strumenti urbanistici esibiscono ab origine. Né rileva l’intesa privatistica di trasferimento stipulata con il soggetto promotore: si tratta di patti di natura privatistica, inidonei a incidere sull’efficacia erga omnes della variante e a fondare un affidamento protetto.

Passando al diniego comunale, la Corte richiama il meccanismo della doppia conformità e rileva che il provvedimento è vincolato: non necessita di motivazione ulteriore rispetto alla rilevata assenza dei presupposti normativi. L’onere di dimostrare la conformità dell’opera incombe interamente sull’istante, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 936 del 2016, richiamata da Cons. Stato, Sez. VI, n. 3437 del 2022. Le deduzioni dell’appellante restano generiche.

Quanto all’autorizzazione regionale del 2013, il Collegio osserva che essa è stata rilasciata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione e che, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 4951 del 2016, il titolo demaniale ha valenza autonoma e separata rispetto ai titoli edilizi. La precarietà strutturale dei manufatti, inoltre, non esclude la necessità del titolo edilizio ove l’opera sia destinata a utilizzo durevole.

Le censure contro l’accordo in via derivata sono infine precluse dall’avvenuta definitività dell’atto presupposto e, comunque, infondate: l’accordo, quale atto di pianificazione attuativa, può legittimamente rinviare ad atti successivi la determinazione degli aspetti di dettaglio. L’appello è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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