Acquisizione al patrimonio comunale limitata al sedime in caso di abuso edilizio (C.G.A.R.S. n. 677 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 consente l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime e di quella necessaria, secondo motivata valutazione dell’amministrazione, alla realizzazione di opere analoghe. Ove il Comune intenda ablare una superficie ulteriore rispetto al sedime, deve motivare puntualmente l’estensione, sotto il profilo funzionale e in termini di utilità urbanistica. La misura pari a dieci volte la superficie utile abusiva non è un limite entro cui la discrezionalità si esercita liberamente, ma il limite massimo non superabile quando il parametro urbanistico conduca a un risultato superiore. Il riferimento al solo frazionamento catastale non integra una motivazione implicita in re ipsa e non sostituisce l’obbligo di esplicitare le modalità del calcolo. Il decorso del tempo, anche significativo, non genera alcun affidamento legittimo sulla conservazione dell’opera abusiva, stante il carattere vincolato del potere repressivo.
Il Fatto
I proprietari di un compendio immobiliare nel territorio del Comune di Cinisi hanno realizzato, senza titolo edilizio, un fabbricato in muratura di circa 168 metri quadrati, su un’area priva di lottizzazione e di opere di urbanizzazione. Nel 2004 hanno chiesto il condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326/2003, deducendo l’ultimazione dell’opera entro il 31 marzo 2003. L’istruttoria comunale ha escluso l’esistenza di elementi certi a sostegno del presupposto temporale; con determinazione dirigenziale n. 62 del 2009 la domanda è stata rigettata e con ordinanza n. 39 del 2009 è stata ingiunta la demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è stato rigettato con decreto n. 375 del 2016. Nel novembre 2016 il Comune ha redatto verbale di accertamento dell’inottemperanza e ha avviato l’acquisizione gratuita non solo del sedime, ma dell’intero compendio, individuato nei subalterni 3588 sub 2, 3588 sub 3 e 3587 del foglio 10. Il TAR Sicilia, sede di Palermo, con sentenza n. 457 del 2023 ha rigettato il ricorso. I proprietari hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe l’estensione dell’acquisizione gratuita. Il Collegio richiama il dato normativo: la disposizione impone all’amministrazione, se intende procedere oltre il solo sedime, di motivare puntualmente l’estensione dell’area ablata. La superficie va individuata sulla base degli indici di edificabilità esistenti nella zona di intervento e deve corrispondere a quella necessaria, secondo tali parametri, alla edificazione di opere analoghe. Il limite di dieci volte la superficie utile costruita opera come soglia massima, non come misura discrezionale liberamente determinabile.
Nel caso concreto il Comune si è limitato a richiamare l’accatastamento e la soppressione dell’originaria particella. Per il Collegio tale riferimento formale non equivale a una valutazione istruttoria e motivazionale conforme alla norma. Manca l’individuazione dell’area di sedime e manca l’illustrazione delle ragioni dell’inclusione delle porzioni ulteriori. Difettano planimetria, relazione tecnica o atti istruttori idonei a dimostrare la funzionalità delle particelle acquisite rispetto all’opera: il vizio è di eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente una motivazione implicita desunta dal frazionamento catastale. Il Collegio la corregge: la trasformazione formale dell’identificazione dell’immobile non assorbe l’obbligo sostanziale di motivare l’estensione del trasferimento coattivo. In assenza di specifica motivazione, l’automatismo dell’effetto acquisitivo si giustifica solo per l’area su cui poggia l’opera. Il richiamo è a Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4279 del 2021 e a Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 755 del 2018, che esige la puntuale specificazione della portata delle sanzioni irrogate.
Il secondo motivo concerne i circa sette anni intercorsi tra ingiunzione e acquisizione. Il Collegio lo ritiene infondato. Le misure repressive in materia edilizia hanno carattere vincolato e obbligatorio e l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso non è soggetto a decadenza o prescrizione per inerzia. L’ordine di demolizione non richiede specifica motivazione sul concreto interesse pubblico, essendo la ponderazione già compiuta a monte dal legislatore. Il Collegio richiama Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5590 del 2022, Sez. VI n. 5977 del 2024 e Sez. VI n. 3031 del 2024, oltre a Cons. Giust. Amm. Sicilia n. 701 del 2024. L’ordinanza del 2009 non è mai stata ritirata né annullata, e non risultano comportamenti positivi idonei a fondare l’affidamento.
L’appello è accolto nei limiti indicati: viene annullato l’atto di accertamento dell’inottemperanza nella parte in cui dichiara acquisita al patrimonio comunale l’area eccedente il mero sedime. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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