Quote latte, illegittimità caducante degli atti a valle e prescrizione (TAR Lombardia n. 364 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto annullamento giurisdizionale dell’imputazione di prelievo supplementare sulle quote latte, intervenuto in corso di causa, determina l’illegittimità caducante degli atti di riscossione emessi a valle, quali la cartella di pagamento e l’intimazione, che di quella imputazione costituivano unico presupposto. L’amministrazione non può quindi pretendere il pagamento delle somme iscritte a ruolo per le annualità colpite dall’annullamento, ma deve procedere alla rideterminazione degli importi dovuti. Il credito relativo al prelievo supplementare è soggetto a prescrizione decennale, computata tenendo conto dei periodi di sospensione legale e degli atti interruttivi ritualmente notificati. La notificazione degli atti pregressi, la resistenza in giudizio dell’amministrazione e i successivi atti interruttivi impediscono il maturarsi della prescrizione in favore del produttore.
Il Fatto
Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, riceveva da Ader una cartella di pagamento per complessivi € 570.218,40 a titolo di prelievo supplementare riferito alle annate agrarie 2004/2005 e 2006/2007. La società impugnava l’atto davanti al TAR Lombardia, articolando numerosi motivi.
Con successivi motivi aggiunti estendeva l’impugnazione all’intimazione di pagamento per € 600.585,64, a titolo di capitale residuo e interessi per le medesime annate. Agea si costituiva, chiedendo il rigetto, e solo in prossimità dell’udienza depositava una relazione dalla quale emergeva che, nelle more, i giudici amministrativi avevano annullato le imputazioni di prelievo per entrambe le campagne. L’Agenzia eccepiva quindi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando di essere in fase di discarico integrale della cartella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dalle sopravvenienze documentate da Agea. Con sentenza n. 8663 del 10 ottobre 2022 il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha annullato l’imputazione di prelievo supplementare per la campagna 2004/05 ai fini del ricalcolo. Con sentenza n. 5605 del 21 marzo 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione, il TAR Lazio ha accolto il ricorso di numerose aziende, tra cui la ricorrente, avverso l’imputazione relativa alla campagna 2006/07.
Il Tribunale rileva che dagli atti non risulta che Agea abbia richiesto il discarico degli atti impugnati, né che Ader vi abbia provveduto. L’eccezione di improcedibilità non può quindi essere accolta: la materia del contendere non è cessata, perché l’asserita attività di sgravio non si è concretizzata.
Il percorso argomentativo applica il principio della illegittimità caducante, riaffermato dalla giurisprudenza proprio in materia di quote latte. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 645, secondo cui, poiché gli atti di prelievo sono stati annullati e costituivano unico presupposto degli atti a valle, i soggetti preposti alla riscossione non potevano emettere intimazioni di pagamento per quelle annualità. Ne deriva l’annullamento della cartella e dell’intimazione, ai fini del ricalcolo.
Respinta, invece, l’eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente. Richiamando la propria sentenza 2 ottobre 2023 n. 728, il Tribunale conferma che nella materia la prescrizione è decennale e va computata tenendo conto dei due periodi di sospensione legale: dal 1° aprile al 15 luglio 2019, ex art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09, e dall’8 marzo al 31 agosto 2020, ex art. 68 D.L. n. 18/20. Nel caso concreto il termine è rimasto interrotto dalla notificazione degli atti pregressi, dalla resistenza dell’amministrazione nei giudizi ex art. 2945 c.c. e dai plurimi atti interruttivi notificati da Agea, individuati analiticamente nella relazione del 5 febbraio 2025.
Il ricorso è dunque accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti indicati in motivazione, tenendo conto dell’effetto interruttivo dei termini prescrizionali derivante dagli atti richiamati. Le spese sono integralmente compensate per la complessità delle questioni, segnatamente quelle sul contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.
Nota della Redazione
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