Rinnovo del permesso di soggiorno e reddito minimo: il requisito è indefettibile (TAR Sicilia n. 2331 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso di un reddito lecito e sufficiente al proprio sostentamento costituisce presupposto indefettibile per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in forza del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e 13, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999. Tale requisito non è eludibile e risponde all’esigenza di sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale. La misura del reddito è ancorata a parametri oggettivi, non rimessi a valutazione discrezionale caso per caso. In carenza di regolare versamento dei contributi all’INPS, i documenti di provenienza privatistica, come buste paga e CU, non dimostrano l’effettività della retribuzione e non valgono a fondare il titolo di soggiorno. L’omesso versamento contributivo, anche se addebitabile al datore di lavoro, è indice di lavoro irregolare. In presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente che una sola delle motivazioni resista al vaglio giurisdizionale perché l’atto resti immune da censure.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, allegando un contratto di lavoro domestico come colf. La Questura respinse l’istanza rilevando, sulla base delle verifiche INPS, la presenza di soli due versamenti contributivi e comunque di importi inferiori a quelli dichiarati, oltre all’assenza di ulteriori versamenti idonei a dimostrare continuità lavorativa. L’Amministrazione considerò inoltre insufficiente il reddito complessivamente prodotto dall’istante e rilevò il mancato inserimento nell’anagrafe comunale.

Il ricorrente impugnò il diniego davanti al TAR, deducendo l’illegittimità del provvedimento per difetto dei presupposti, insufficienza di motivazione e carenza di istruttoria, contestando in particolare la rilevanza dell’omessa iscrizione anagrafica e prospettando, in via subordinata, la possibilità di ottenere il permesso per attesa occupazione. La domanda cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la disciplina del rinnovo e ribadisce che la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita è requisito soggettivo non eludibile, funzionale a evitare l’inserimento di soggetti privi di adeguata contropartita in termini di lavoro e partecipazione fiscale. La giurisprudenza citata collega tale requisito alla sostenibilità della permanenza e alla capacità dello straniero di contribuire alla spesa pubblica. La misura del reddito non è indeterminata, ma ancorata a parametri oggettivi, per il lavoro subordinato all’art. 29, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 286/1998.

Nel caso concreto risulta dirimente la carenza di redditi sufficienti, accertata tramite le verifiche INPS. Il ricorrente si era limitato a produrre una dichiarazione CU, un contratto di lavoro datato successivamente al provvedimento impugnato, una ricevuta di denuncia del rapporto domestico, buste paga e un modulo di pagamento contributi dal quale non è evincibile l’effettivo pagamento.

Il Tribunale richiama quindi l’orientamento secondo cui, in carenza di regolare versamento contributivo, i documenti di provenienza privatistica non dimostrano l’effettività della retribuzione e restano compatibili con la natura fittizia del rapporto. Una diversa lettura agevolerebbe pratiche elusive dell’obbligo di disporre di mezzi di sussistenza leciti e trasparenti.

Quanto all’omesso versamento dei contributi, la circostanza che esso sia addebitabile al datore di lavoro non scalfisce la legittimità del diniego: tale omissione è almeno indice di lavoro in nero, inidoneo a sorreggere il titolo di soggiorno. Il Collegio esclude poi la spettanza del periodo di attesa occupazione, poiché il ricorrente non ha documentato alcuna iscrizione presso il Centro dell’Impiego, requisito indispensabile ai sensi degli artt. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 e 37, commi 2 e 5, del d.P.R. n. 394/1999, né un’attività lavorativa effettivamente svolta con reddito adeguato.

Infine, il carattere plurimotivato del provvedimento rende ininfluente la contestazione sull’effettività della residenza: anche a volerla ritenere fondata, la motivazione reddituale è da sola sufficiente a sostenere il dispositivo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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