Autotutela e giudicato: nuove ragioni ostative non coperte dal vincolo (Cons. Stato n. 1447 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riedizione del potere conseguente all’annullamento giurisdizionale del diniego, l’amministrazione non viola il giudicato quando fonda la nuova determinazione su ragioni ostative che non erano state oggetto del precedente sindacato. Il diniego di autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 è logicamente compatibile con un parere di compatibilità ambientale favorevole, trattandosi di provvedimenti distinti e fondati su presupposti differenti. Il mancato rispetto dei criteri distanziali delle Linee guida integra ragione ostativa autonoma, non neutralizzata dall’esito positivo della VIA. L’impianto eolico costituisce opera unitaria, la cui valutazione non può essere frazionata per singoli aerogeneratori.

Il Fatto

Nel 2007 la società ricorrente chiede il rilascio dell’autorizzazione unica per un impianto eolico da realizzare nel territorio di un Comune campano, ottenendo nel 2016 il parere favorevole di compatibilità ambientale. Con decreto regionale del 2016 l’istanza viene rigettata perché l’area è considerata non idonea in base a una delibera di Giunta regionale sui Comuni “saturi”.

Con sentenza n. 9038 del 2022 il Consiglio di Stato annulla la delibera e il consequenziale diniego. La Regione si ridetermina: dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis, legge n. 241 del 1990, respinge nuovamente l’istanza per tre ragioni ostative — difformità delle coordinate rispetto al provvedimento di VIA, violazione dei criteri distanziali del punto 3.2, lett. n), e del punto 7.2 dell’allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010. Il TAR Campania respinge il ricorso; la società appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura sulla violazione dell’art. 10-bis, legge n. 241 del 1990 e la ritiene infondata: la Regione ha riscontrato le osservazioni della società, che a loro volta si erano limitate a ribadire l’iter procedimentale senza argomentare sui singoli motivi ostativi.

Quanto alla pretesa qualificazione dell’atto come ritiro in autotutela del decreto di VIA, il motivo è inammissibile perché ripete l’iter procedimentale senza censurare specificamente la statuizione di rigetto. Nel merito è comunque infondato: il diniego di autorizzazione unica è compatibile con una valutazione d’impatto ambientale favorevole, poiché si tratta di provvedimenti distinti fondati su presupposti differenti.

Il cuore della decisione è il rapporto con il giudicato. La precedente pronuncia si era limitata ad annullare il diniego fondato sul limite regionale di saturazione, senza scrutinare nel merito il contrasto con il parere di VIA. In sede di riedizione del potere la Regione ha quindi rappresentato ragioni ostative nuove, non ancora attinte dal sindacato giurisdizionale: la dedotta violazione del giudicato è esclusa.

Sul quarto motivo, relativo agli esiti della verificazione, il Consiglio di Stato ritiene dirimente l’accertata sussistenza delle ragioni ostative (mancato rispetto dei criteri distanziali). La censura sulla direzione del vento è generica e non dimostrata, e la richiesta di nuova verificazione è meramente esplorativa. Irrilevante è poi l’eventuale legittimità di singoli aerogeneratori, perché l’impianto è unitario e va valutato nel suo complesso. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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