Reato ostativo e sanatoria del lavoro irregolare: nessun margine valutativo per l’Amministrazione (TAR Sicilia n. 3372 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una condanna per uno dei reati indicati dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione non conserva alcun margine di apprezzamento in ordine al rilascio del titolo di soggiorno o alla definizione della sanatoria, essendo il rigetto effetto automatico della valutazione compiuta ex ante dal legislatore. Tale automatismo opera anche quando la pena sia stata sospesa condizionalmente, il reato si sia estinto o il condannato abbia intrapreso un percorso riabilitativo, perché nessuna di tali circostanze elimina la commissione del fatto. La pericolosità sociale dello straniero, nelle ipotesi tipizzate, è presunta ex lege; il bilanciamento con i vincoli familiari sul territorio costituisce l’unica ipotesi eccezionale di valutazione amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario irregolare, aveva ottenuto dal proprio datore di lavoro la presentazione dell’istanza di regolarizzazione del rapporto ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente respingeva l’istanza, rilevando a carico del richiedente una condanna per reati ostativi. Il provvedimento veniva comunicato all’agenzia incaricata del disbrigo della pratica e non notificato personalmente all’interessato.
Il ricorrente impugnava il rigetto davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, deducendo tre censure: la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per essere il preavviso di rigetto pervenuto oltre il termine utile a presentare osservazioni; l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, per il contrasto tra il preavviso, fondato su un parere negativo della Questura, e il provvedimento finale, basato su una condanna non menzionata in precedenza; l’inesistenza del reato ostativo, essendo intervenuta l’estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen. a seguito di patteggiamento a pena inferiore ai due anni, sospesa condizionalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso muovendo dal carattere vincolato dell’azione amministrativa in materia. A fronte di una condanna per reato compreso nell’elenco dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, non residua all’Amministrazione alcun margine di apprezzamento, dovendo essa ricollegare al giudicato penale l’effetto ostativo già tipizzato dal legislatore. La valutazione di disvalore e di allarme sociale è compiuta ex ante, in funzione della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale.
Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, citando TAR Catania, sez. IV, n. 3618 del 2023 e Cons. Stato, sez. III, n. 11305 del 2022, e individua una sola eccezione: la sussistenza di vincoli familiari sul territorio italiano, che impone all’Amministrazione un bilanciamento tra l’interesse pubblico e il diritto dello straniero all’unità familiare. Nel caso concreto tale circostanza non è dedotta.
Quanto alla pretesa irrilevanza della condanna per intervenuta estinzione del reato, la sentenza osserva che la sospensione condizionale non fa venir meno la commissione del fatto e che nemmeno rilevano l’estinzione del reato o della pena, il percorso riabilitativo o l’affidamento in prova ai servizi sociali, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 8343 del 2019. La qualificazione dei fatti contestati — rapina in concorso, lesioni personali e porto d’armi — li colloca espressamente tra i reati dell’art. 380 cod. proc. pen., con conseguente operatività della causa ostativa.
Sul versante della lamentata mancata valutazione della pericolosità, il TAR richiama l’orientamento secondo cui le condanne per i reati dell’art. 380 cod. proc. pen. sono indicative ex lege di pericolosità sociale, con la conseguenza che nessun obbligo di autonoma valutazione grava sull’autorità amministrativa (citati Cons. Stato, sez. III, n. 4720 del 2023 e TAR Catania, sez. IV, n. 2783 del 2023). A conferma, il Collegio valorizza il provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto ex art. 13, commi 1 e 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, fondato sulla ritenuta appartenenza a categorie di soggetti dediti a traffici delittuosi.
Il ricorso è quindi dichiarato infondato e rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00, oltre forfettario, e con ordine di oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta