Accreditamento sanitario subordinato alla funzionalità rispetto alla programmazione regionale (C.G.A.R.S. n. 668 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accreditamento istituzionale previsto dall’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 non costituisce un diritto del privato in possesso dei soli requisiti tecnici di qualificazione. Il rilascio è subordinato alla funzionalità della struttura rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica del fabbisogno assistenziale, che la Regione determina in via discrezionale nel quadro della programmazione della spesa sanitaria. La sospensione dei nuovi accreditamenti disposta con provvedimento generale, fondata sulla ricognizione del fabbisogno e sui tetti di spesa, integra adeguata istruttoria e motivazione. Il diniego non è illegittimo per il solo fatto che l’amministrazione richiami i provvedimenti di programmazione in luogo di una verifica individuale ulteriore. Le valutazioni comparative con altre strutture accreditate sono inammissibili in assenza di un titolo dell’istante che le renda omogenee.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un centro di riabilitazione e chiese all’Assessorato regionale della Salute l’accreditamento per la branca di medicina riabilitativa ai sensi dell’art. 26 della legge n. 833/1978. L’amministrazione respinse l’istanza con una nota del luglio 2019, richiamando la circolare assessoriale n. 4 del 2015 e il decreto assessoriale con cui erano stati determinati gli aggregati di spesa per il triennio 2015-2017.
La struttura impugnò il diniego davanti al TAR Sicilia, che respinse il ricorso. Propose allora appello al C.G.A.R.S. con cinque motivi, lamentando difetto di istruttoria, violazione del principio di non contestazione, contrasto con i principi concorrenziali e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, oltre all’omessa pronuncia sull’istanza istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio tratta unitariamente i motivi, per la loro connessione. Il punto di partenza è la natura dell’accreditamento istituzionale: l’art. 8-quater, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 lo subordina non solo ai requisiti ulteriori di qualificazione, ma anche alla funzionalità della struttura rispetto agli indirizzi di programmazione regionale. La Regione definisce quindi il fabbisogno di assistenza per garantire i livelli essenziali e uniformi.
Da qui la conseguenza sul piano del riparto. La determinazione del fabbisogno territoriale e la programmazione della spesa sanitaria sono passaggi propedeutici alla valutazione delle istanze di accreditamento, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. III, n. 4518 del 2018; Cons. Stato, Sez. III, n. 550 del 2013). Il Collegio ribadisce che resta integra la discrezionalità regionale nell’attività di programmazione. L’accreditamento presuppone una valutazione vincolata sui requisiti e una valutazione discrezionale di coerenza con la programmazione, come ricostruito dalla Corte cost. n. 113 del 2022.
Su questa base la censura di difetto di istruttoria non regge. Il decreto assessoriale del 2015 e la circolare n. 4 del 2015 si fondano su una proposta del tavolo tecnico, che ha esitato i dati delle prestazioni accreditate e contrattualizzate e l’ulteriore fabbisogno rappresentato dalle aziende sanitarie. L’amministrazione ha quindi compiuto una concreta attività istruttoria, non un mero richiamo formale. La nota dell’A.S.P. di Messina richiamata conferma la residua capacità produttiva già disponibile.
Il Collegio esclude poi la violazione del principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a.: esso opera sui fatti storici e va coordinato con l’onere di allegazione del ricorrente. Quanto alla disparità di trattamento verso altri centri, la censura resta generica e il mancato accreditamento impedisce qualsiasi valutazione comparativa. Nessun contrasto emerge con la Convenzione ONU ratificata con la legge n. 18/2009, poiché il sistema regionale persegue il pieno accesso alla salute. Il vizio di omessa pronuncia sull’istruttoria è infine escluso: l’esibizione richiesta è irrilevante ai fini del decidere.
L’appello è quindi respinto, con condanna della società appellante alle spese processuali.
Nota della Redazione
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